Traffico di migranti, stato di necessità escluso per chi gestisce la traversata (Cass. pen. Sez. I n. 342 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la scriminante dello stato di necessità la condotta di chi, durante una traversata in condizioni proibitive, picchia e costringe i migranti a rimanere nella stiva, cagionando la morte di uno di essi. La situazione di soggezione rispetto ai trafficanti non equivale all’assenza di ogni alternativa, né sussiste il rapporto di proporzione tra il pericolo temuto e l’azione illecita. L’art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone l’avviso tempestivo al difensore, ma non la sua presenza a pena di nullità. L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto integra nullità generale a regime intermedio, sanata se non eccepita in appello.
Il Fatto
Un’imbarcazione di legno di circa dieci metri, con a bordo 72 migranti, viene intercettata dalla Guardia di Finanza a poche miglia dal porto di Lampedusa. La sproporzione tra le persone a bordo e le dimensioni del natante comportava un oggettivo alto rischio di affondamento. Nella stiva viene rinvenuto il corpo senza vita di un migrante, deceduto durante la traversata.
Tre imputati erano stati ritenuti responsabili, in giudizio abbreviato, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato e di morte come conseguenza non voluta di altro reato. La Corte di appello di Palermo, esclusa la finalità di profitto, aveva rideterminato le pene. Ricorrono in cassazione gli imputati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese subito dopo lo sbarco, per il tardivo avviso al difensore. La Corte respinge: i soggetti erano stati sentiti ai sensi dell’art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen., che impone l’avviso tempestivo ma non la presenza del difensore a pena di nullità. La valutazione sulla tempestività è questione di fatto, congruamente esaminata dai giudici di merito, e il difensore non aveva chiesto il differimento. Il principio è confermato da Sez. II n. 39474 del 2014.
La censura è inoltre generica: non deduce lo specifico interesse. Le dichiarazioni di tre testi sono state comunque valorizzate in incidente probatorio, sicché l’eventuale vizio non destrutturerebbe il quadro probatorio.
Il secondo motivo contesta la nullità della ricognizione in incidente probatorio. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: l’inosservanza delle formalità degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non costituisce causa di nullità (Sez. II n. 35425 del 2022).
Il terzo motivo deduce l’illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’art. 54 cod. pen., sul presupposto che fossero stati trafficanti libici a imporre la condotta. La Corte ritiene la censura ampiamente rivalutativa: i migranti hanno riferito comportamenti violenti e soggioganti, adottati senza pressione alcuna, per impedire loro di salire sul ponte. Richiamando Sez. I n. 51159 del 2023, si afferma che il pericolo non deve essere stato causato dall’agente; e con Sez. VI n. 24225 del 2021 si ribadisce che la scriminante richiede l’assenza di ogni alternativa e un giusto rapporto di proporzione.
Quanto agli altri due ricorrenti, che lamentano la mancata traduzione degli atti in arabo, la Corte rileva che la nullità non era stata eccepita in appello. La nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve intendersi sanata dopo la sentenza di secondo grado (Sez. VI n. 20679 del 2024). I ricorsi sono respinti con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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