Inammissibile il ricorso che non confuta le ragioni della decisione impugnata (Cass. pen. Sez. II n. 38228 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’appello è affetto da aspecificità dei motivi quando si limita a illustrare la doglianza senza confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione, già ricavabile dal combinato disposto dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si traduce in un dovere di adeguata confutazione delle argomentazioni del provvedimento censurato. È quindi inammissibile l’atto che prospetti doglianze del tutto estranee al contenuto della decisione impugnata. Ne segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la decisione di primo grado. Il ricorso censurava l’ordinanza per ritenuta omessa valutazione, da parte del giudice del merito, degli argomenti processuali e sostanziali dedotti con i motivi di appello.

La questione approda in Cassazione perché la ricorrente contesta il modo in cui la Corte territoriale ha esercitato il proprio potere di verifica del rispetto delle regole sull’atto di impugnazione, sostenendo che quel controllo sarebbe stato svolto male e che gli argomenti dell’appello non sarebbero stati esaminati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per l’assoluta aspecificità dei motivi addotti, che appaiono riferibili a una diversa fattispecie processuale. Il punto centrale è che la Corte di appello aveva esercitato legittimamente il proprio potere di verifica del rispetto dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., richiamando il principio secondo cui è generico il motivo d’appello che si limiti a una illustrazione della doglianza senza esplicitare in modo chiaro le censure alla sentenza e senza illustrarne le ragioni.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che hanno anticipato la novella del 2017. Da quel precedente si ricava che l’obbligo di specificità dei motivi si traduce in un dovere di adeguata confutazione delle ragioni esposte nel provvedimento a sostegno della decisione presa.

Nel caso concreto, la doglianza dell’appellante era incentrata esclusivamente sul provvedimento di correzione dell’errore materiale e non sulla decisione di primo grado né sulle sue argomentazioni. Di qui l’inammissibilità dell’atto in cui vengano prospettate doglianze del tutto estranee alle ragioni della decisione impugnata.

I motivi di ricorso, osserva la Corte, avrebbero dovuto censurare la decisione di inammissibilità del gravame per eventuale violazione della legge processuale, mentre non colgono il significato processuale della decisione e valorizzano aspetti di doglianza eccentrici rispetto al testo della stessa.

All’inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e — in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equo determinare in euro tremila. La non particolare complessità della questione e l’applicazione di principi consolidati giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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