Diniego delle attenuanti generiche e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 5141 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il cui diniego può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri. La motivazione che ne deriva, purché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti. La quantificazione della pena, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., è parimenti espressione di potere discrezionale il cui esercizio è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste nei confronti di due imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la quantificazione della pena. Il secondo ha contestato, sotto il profilo motivazionale, l’individuazione nella persona che aveva concorso nel reato e, congiuntamente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi infondati. Con riguardo al primo ricorso, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale, integrando la motivazione del giudice di primo grado, ha fatto buon governo della legge penale nel determinare la pena, dando conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e delle ragioni che hanno guidato l’esercizio del potere discrezionale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte ha evidenziato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato con riferimento al ruolo attivo del ricorrente, che aveva contattato e consegnato l’autovettura per il trasporto, messo in contatto il basista e monitorato telefonicamente il viaggio. Le censure difensive, volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, sono state reputate prive di consistenza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e coerente nell’indicare le ragioni della conferma della condanna. Gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale — le dichiarazioni del chiamante in correità, il racconto dei trasportati, i contatti telefonici intercorsi il giorno del viaggio, il contenuto delle conversazioni intercettate e i riferimenti all’autovettura — sono stati considerati significativi per affermare il ruolo del ricorrente nell’organizzazione del viaggio, rendendo prive di consistenza le censure difensive.
La Corte ha, infine, ribadito che la sussistenza delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e che la motivazione del diniego, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, richiamando i precedenti delle Sezioni Seste e Terza. Il rigetto dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena