Motivazione apparente e sindacato di legittimità sui motivi aspecifici (Cass. pen. Sez. VII n. 7868 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur deducendo vizi di motivazione, si risolva in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è inammissibile, restando estranea ai poteri della Corte ogni autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In presenza di una doppia conforme, la motivazione del giudice di appello che riprende le argomentazioni del primo giudice resiste al sindacato di legittimità quando indichi la pluralità degli elementi dimostrativi della responsabilità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono sorretti da motivazione adeguata quando valorizzino la capacità criminale desumibile dai precedenti e la progressione criminosa. Ai fini del diniego delle attenuanti non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado, con decisione confermata dalla Corte appello di Torino con sentenza del 29.05.2024, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. in ordine alla contestata recidiva e, infine, la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede una rivalutazione del compendio probatorio e dei criteri di dosimetria, profili che la Corte è chiamata a verificare nei limiti del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, muovendo da una premessa di ordine generale: il controllo di legittimità non consente la rilettura degli elementi di fatto né l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. Su questa base dichiara il primo motivo inammissibile, perché articolato esclusivamente in fatto.

Quanto al merito della motivazione impugnata, il Collegio osserva che i giudici di appello, con argomentazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità. La circostanza che la sentenza di appello riprenda le argomentazioni del primo giudice viene qualificata come fisiologica in presenza di una doppia conforme. La ricostruzione non risulta censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, fondandosi su apprezzamenti di fatto insindacabili.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è dichiarato aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando il valore significativo del danno subito dalla persona offesa e i plurimi precedenti penali della medesima indole, che escludono la non abitualità del comportamento richiesta dalla disposizione invocata.

Il terzo motivo, sull’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., è parimenti aspecifico. L’applicazione della recidiva poggia su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali, che valorizza la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti e la conseguente pericolosità ingravescente.

Il quarto motivo, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno valorizzato l’intensa capacità criminale desumibile dai precedenti e la mancanza di resipiscenza. La Corte ribadisce il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, richiamando Sez. 3 n. 2233 del 2021 e Sez. 2 n. 23903 del 2020. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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