Estinzione anticipata credito al consumo rimborso oneri penale secondo Lexitor (ABF Collegio di Roma n. 1265 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva di tutti i costi posti a suo carico, secondo il principio affermato dalla sentenza Lexitor e recepito nell’art. 125-sexies t.u.b. Per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della novella del 2021, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della stipula, non essendo consentito il diritto intertemporale dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 263/2023. I costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità puro, salvo diversa pattuizione; i costi up front, in mancanza di diversa previsione, secondo la curva degli interessi corrispettivi. La penale di estinzione anticipata va rideterminata tenendo conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 4 maggio 2020 un contratto di finanziamento con l’intermediario convenuto ed aveva estinto anticipatamente il rapporto a dicembre 2022, in corrispondenza della rata n. 31 su 120. A titolo di equo rimborso degli oneri non maturati per effetto dell’estinzione anticipata, ex art. 125-sexies t.u.b., ha chiesto la restituzione di 733,73 euro, oltre alla penale di estinzione anticipata e alle spese legali.
L’intermediario ha sostenuto di aver gestito il rapporto in aderenza alla normativa primaria e regolamentare, insistendo per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. ha trasposto nell’ordinamento interno l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. La sentenza della Corte di giustizia dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. Lexitor, ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico. Il Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019 ha chiarito che tale principio è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza.
La norma è stata poi novellata dall’art. 11-octies, comma 1, del d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021. Per i contratti anteriori, il comma 2 ha dettato disposizioni di diritto intertemporale, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263/2023 per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. Il testo è stato quindi sostituito dall’art. 27, comma 1, del d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023, che richiama le disposizioni dell’art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data di sottoscrizione del contratto.
Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, il Collegio applica la disciplina vigente al momento della stipula e i criteri di rimborso elaborati dai Collegi: proporzionalità pura per i costi recurring, salvo diversa previsione contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione. Seguendo la decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma, relativa alla medesima fattispecie contrattuale, il Collegio qualifica come recurring le commissioni finanziarie e come up front le commissioni di distribuzione.
Sul primo punto, il rimborso ancora dovuto ammonta a 347,00 euro per le commissioni di distribuzione, mentre nulla è dovuto per le commissioni finanziarie. Quanto alla penale di estinzione anticipata, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909 del 2020 e n. 11679 del 2021, il Collegio rileva che la durata residua superiore all’anno e il debito residuo superiore a 10.000 euro non integrano alcuna ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, t.u.b. Applicata la penale dell’1% sull’importo rimborsato in anticipo, pari a 19.162,33 euro, occorre tuttavia detrarre gli ulteriori abbuoni di 347,00 euro, con la conseguenza che la commissione massima applicabile scende a 188,15 euro e residua un’ulteriore differenza di 3,47 euro.
Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di 350,00 euro con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro. Respinge nel resto, escludendo le spese legali in ragione della serialità della controversia.
Nota della Redazione
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