Recidiva e attenuanti generiche: motivazione per precedenti penali (Cass. pen. Sez. VII n. 35347 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non configura il vizio di illogicità della motivazione, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato quali indici della sua negativa personalità e della non meritevolezza del beneficio. Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e sufficiente a fondare o escludere il riconoscimento, potendo risultare all’uopo decisivo anche un solo dato attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. In tema di recidiva, la motivazione che argomenta l’aumentata e attuale pericolosità del reo, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità, è congrua e non sindacabile nel merito. È inammissibile il ricorso che, sul punto, non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22.04.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Grosseto il 28.11.2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di furto e di danneggiamento, quest’ultimo riqualificato rispetto al delitto di tentato furto aggravato, ritenuti in continuazione tra loro.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo proposto è generico e aspecifico, poiché non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la decisione di primo grado, aveva argomentato l’assenza di elementi positivi da valutare e la negativa personalità dell’imputato, desunta dai numerosi precedenti penali a suo carico, ben diciotto.
Sul punto la Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui non integra il vizio di illogicità della motivazione considerare i precedenti penali dell’imputato idonei a fondare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche (Sez. V n. 38899 del 14.06.2019, Rv. 277118). Viene altresì richiamato il principio per cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità di esecuzione del reato (Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Rv. 279549).
Quanto alla recidiva, la Corte osserva che la decisione impugnata ha lungamente argomentato in merito all’aumentata e attuale pericolosità del reo, tale da ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare l’abitualità del reato, richiamando a supporto un precedente di legittimità (Sez. I n. 7152 del 12.11.2015, Rv. 266606).
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo ipotesi di esonero.
Nota della Redazione
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