Furto di energia elettrica e aggravante della destinazione a pubblico servizio (Cass. pen. n. 12715/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel furto di energia elettrica è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. quando la sottrazione abusiva avviene dalla rete di distribuzione, poiché l’energia è destinata a un pubblico servizio. Ai fini dell’aggravante rileva la natura e la destinazione dell’energia sottratta e non il dispositivo utilizzato per misurarne il consumo. La manomissione del contatore costituisce una modalità strumentale alla sottrazione e non fa perdere all’energia non contabilizzata la sua destinazione pubblicistica. La diversa affermazione secondo cui il contatore, quale dispositivo destinato alla misurazione del consumo, non è esso stesso cosa destinata a pubblico servizio riguarda un differente oggetto materiale e non contraddice tale principio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione a un’imputazione per furto aggravato di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore. Il giudice aveva escluso l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, ritenendo che, una volta giunta al contatore dell’utente, l’energia passasse nella disponibilità di quest’ultimo e perdesse la propria destinazione pubblicistica.
Il Procuratore generale ha proposto ricorso sostenendo che il furto fosse invece procedibile d’ufficio, poiché oggetto della sottrazione era energia elettrica destinata a pubblico servizio. Secondo il ricorso, le concrete modalità di sottrazione, compresa la manomissione del contatore, non potevano modificare la natura del bene sottratto né incidere sulla configurabilità dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e censura l’impostazione del Tribunale perché confonde due piani distinti: quello della manomissione del contatore e quello della sottrazione dell’energia non contabilizzata. Il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante deve avere ad oggetto l’energia sottratta e non il dispositivo deputato alla misurazione del consumo. L’energia proveniente dalla rete dell’ente gestore conserva infatti la propria destinazione a un servizio destinato a raggiungere un numero indeterminato di utenti e a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica.
La Corte ribadisce quindi che la sottrazione abusiva dell’energia dalla rete esterna integra l’aggravante dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., indipendentemente dal fatto che il risultato sia ottenuto mediante la manomissione del contatore. Quest’ultimo rappresenta soltanto lo strumento di misurazione dei consumi; la sua alterazione serve a impedire o falsare la contabilizzazione, ma non modifica la natura dell’energia illecitamente appresa né la sua perdurante destinazione pubblicistica.
La Cassazione chiarisce anche che tale conclusione non contrasta con il precedente secondo cui il contatore destinato a misurare il consumo nell’interesse del gestore e dell’utente non costituisce, di per sé, una cosa destinata a pubblico servizio. In quel caso l’oggetto della valutazione era infatti il dispositivo di misurazione; nel presente giudizio, invece, l’oggetto materiale rilevante è l’energia sottratta. Poiché la sentenza impugnata aveva fondato l’esclusione dell’aggravante proprio sulla confusione tra questi due profili, viene annullata con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio.
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