Inammissibile ricorso su diniego causa giustificazione art 393-bis cod pen (Cass. pen. Sez. VII n. 35303 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censura l’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. e che si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova non supera il vaglio di ammissibilità. La motivazione del giudice di merito, quando è connotata da lineare e coerente logicità e sorretta dall’esauriente disamina dei dati probatori, non è sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio è generico e privo di specificità quando non si confronta con la congruità della pena evidenziata dal provvedimento impugnato. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile non è accoglibile quando la parte civile non ha esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 05/12/2024, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. e altro. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta tenuta.
Con un secondo motivo ha contestato il vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio. La parte civile ha depositato memoria e chiesto la liquidazione delle spese. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica dell’ammissibilità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla considerazione che esso si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova. Il provvedimento impugnato ha sviluppato tali fonti con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori in ordine all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dal ricorrente.
Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione sull’eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che privo di specificità. La Corte rileva che la motivazione della Corte d’appello è logica, coerente e puntuale e che essa ha evidenziato la congruità della pena, computata tenendo conto della gravità della condotta e dell’aumento previsto per la continuazione con il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, la Corte non l’accoglie. Il riconoscimento è dovuto purché la parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Tale connotazione non è attribuibile a una memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139.
Nota della Redazione
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