Inammissibile il ricorso che propone lettura alternativa del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 32121 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, si limiti a prefigurare una lettura alternativa del merito, estranea al sindacato di legittimità e priva di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La ricostruzione della Corte di appello, fondata su apprezzamenti di fatto immuni da contraddittorietà e manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità. È parimenti inammissibile il motivo che riproduca censure già vagliate e disattese, o che contesti il diniego di attenuanti con argomenti generici e senza confronto con la motivazione impugnata.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per rapina aggravata, contestata ai sensi dell’art. 628, comma secondo e terzo, cod. pen. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16.10.2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione di legge sul riconoscimento della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con violenza e minaccia in più persone riunite; vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del danno e della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato distintamente i tre motivi, tutti dichiarati inammissibili. Il primo motivo è stato respinto perché volto a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità e sganciata dall’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la sentenza di appello ha ricostruito in modo logico e persuasivo l’insieme degli elementi emersi nel giudizio, ritenendo provata la responsabilità della ricorrente. Tale ricostruzione si fonda su apprezzamenti di fatto non qualificabili come contraddittori o manifestamente illogici e, pertanto, insindacabili in cassazione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con riguardo all’aggravante dell’art. 628 cod. pen.

Il terzo motivo è respinto in quanto reiterativo e generico, privo di confronto con la motivazione della Corte di appello. Questa ha escluso, con argomentazione logica, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa potesse configurarsi come particolarmente modesto e che il fatto potesse definirsi di particolare tenuità: si tratta di apprezzamento di merito immune da vizi logico-giuridici, avuto riguardo alla natura dei beni sottratti e all’azione violenta posta in essere.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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