Risarcimento per ingiusta detenzione con revoca per mancanza di indizi (Cass. pen. Sez. 4 n. 18445 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., la revoca della custodia cautelare disposta dal tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integra un’ipotesi di ingiustizia formale, riconducibile al comma 2 della medesima disposizione. Ne consegue che il giudice della riparazione è tenuto a verificare se l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata affermata sulla base di elementi decisivi sopravvenuti rispetto al momento della sua adozione ovvero sulla base dei medesimi elementi già conosciuti dal giudice della cautela. Soltanto in quest’ultima evenienza la condotta dolosa o gravemente colposa dell’indagato può assumere efficienza causale nella determinazione della misura e, quindi, rilievo ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. È, invece, errato desumere la sussistenza della colpa grave dalla mera frequentazione di soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, senza previo accertamento della riconoscibilità dell’illegittimità della misura per il giudice che l’ha emessa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per 71 giorni in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen., sulla base di un’ordinanza impositiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 dicembre 2018. Il Tribunale del riesame di Palermo aveva successivamente revocato la misura il 13 febbraio 2019, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e il ricorrente era stato assolto con sentenza del 3 dicembre 2020, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello di Palermo, adita quale giudice della riparazione, aveva rigettato l’istanza di indennizzo, ritenendo che gli assidui e opachi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi, genericamente ostentati, integrassero una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del beneficio. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 314, 315 e 646 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo. I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che la fattispecie in esame riguarda un’ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, in quanto la misura era stata revocata dal tribunale del riesame per la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In tale evenienza, il diritto alla riparazione è disciplinato dal comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., che richiede l’accertamento, con decisione irrevocabile, dell’assenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32383 del 2010, D’Ambrosio, secondo cui il diritto alla riparazione presuppone non solo la pronuncia definitiva che abbia accertato l’insussistenza delle condizioni di applicabilità, ma anche che l’illegittimità della misura fosse riconoscibile dal G.I.P. al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo. Tale conclusione trova fondamento nella considerazione che il sindacato sulla condotta dolosa o gravemente colposa dell’indagato è logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, che abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Nel caso concreto, il giudice della riparazione aveva desunto la sussistenza della condotta ostativa esclusivamente dalla frequentazione di soggetti appartenenti a contesti mafiosi, omettendo di effettuare la verifica imposta dai principi enunciati. La Corte ha, quindi, stabilito che spetta al giudice del rinvio accertare se il provvedimento di annullamento del tribunale del riesame sia dipeso da elementi sopravvenuti, da un contrasto interpretativo ovvero da una mera diversa lettura dei dati fattuali esistenti. Solo in presenza di indizi equivoci o di un’opacità della situazione conoscibile al momento dell’emissione della misura potrà configurarsi la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione sofferta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione
- Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione