Ricorso inammissibile per motivi generici e riproduttivi delle doglianze di merito (Cass. pen. Sez. II n. 40476 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga le censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità dei motivi ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La doglianza che contesti le valutazioni di merito offrendone una lettura alternativa integra una non consentita censura di natura fattuale. In sede di legittimità non è ammesso il riesame del compendio probatorio, né la mera reiterazione di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 07/02/2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

Il ricorso censura le valutazioni dei giudici del merito, sostenendo la mancata considerazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e contestando gli elementi emersi dalla comunicazione di notizia di reato. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della ammissibilità del ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi proposti. Il Giudice di legittimità rileva che entrambi non sono consentiti e risultano al tempo stesso privi della specificità necessaria ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il vizio risiede nella reiterazione di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni rispetto alle quali il ricorrente non si confronta. La difesa contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa: tale modalità argomentativa costituisce una non consentita doglianza di natura fattuale, fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati.

La Corte ricostruisce il percorso della sentenza di appello, che ha valorizzato in modo incensurabile gli elementi indicati a pagg. 4 e seguenti, ritenendo non praticabili le tesi difensive. Rileva in particolare la certa attendibilità della persona offesa, la complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti e la specificazione della portata dell’ingiusta utilità ottenuta mediante articolati artifici e raggiri, per i quali è stata ritenuta provata la condotta riferibile al ricorrente.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità ne confermano la genericità, evidenziando che esso non allega neanche materialmente elementi idonei a porre in dubbio quanto emerso dalla comunicazione di notizia di reato, regolarmente acquisita agli atti in assenza di contestazioni e ritenuta pienamente utilizzabile nel rito prescelto. A sostegno del principio la Corte richiama i propri precedenti (Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017, Sez. 5 n. 48050 del 2019).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *