Inammissibile il ricorso che non confronta i motivi con la sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. I n. 9978 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che sviluppi censure prive di alcun riscontro nel testo della sentenza impugnata è inammissibile, poiché i motivi non si confrontano con la motivazione del provvedimento e risultano privi del requisito di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in legittimità ove congruamente motivato anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen. In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze e all’esito del giudizio di comparazione. Non è necessaria una specifica motivazione sulla determinazione della pena quando essa sia irrogata al di sotto della media edittale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 3.4.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di tre imputati per tentata estorsione aggravata, danneggiamento, porto e ricettazione di arma clandestina ed esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. In secondo grado erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e, per due soli imputati, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, con rideterminazione della pena e individuazione del reato più grave nel porto di arma clandestina.

Avverso tale pronuncia i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a vagliare l’ammissibilità dei ricorsi e la congruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati, rilevando che i motivi sviluppano critiche prive di alcun riscontro nella sentenza impugnata. Nella pronuncia di secondo grado non vi è traccia né di questioni di competenza territoriale né di pregresse vicende cautelari; i motivi di appello proposti risultavano del tutto diversi da quelli poi dedotti in legittimità. Da qui il sospetto che il ricorso riguardi altra vicenda, con conseguente inammissibilità quantomeno ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Quanto al ricorso del terzo imputato, la Corte lo ha ritenuto complessivamente infondato. Sul primo motivo, relativo all’aggravante delle più persone riunite, la Corte ha osservato che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, la quale valorizza un segmento della condotta estorsiva frazionata in cui la persona offesa fu avvicinata da due imputati, con presenza contestuale di un terzo in videochiamata. Nell’ambito di un’estorsione commessa per un’associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di almeno due persone va individuata in relazione ai plurimi momenti della richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la vittima, esplicitando la natura collettiva della pretesa.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che la doglianza sull’individuazione del reato più grave nel giudizio di primo grado è superata dalla pronuncia d’appello, ove il riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti, muta il quadro valutativo ai sensi dell’art. 69 cod. pen. La pena base per il porto aggravato di arma clandestina si colloca al di sotto della media edittale e non richiedeva specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.

Infine, la Corte ha escluso vizi nella valutazione sulla recidiva e sugli aumenti per la continuazione. Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato. In tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a motivazione analitica sugli aumenti di esigua entità, restando esclusa ogni ipotesi di abuso del potere conferito dall’art. 132 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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