La colpa grave ostativa può emergere dalle intercettazioni non valutate (Cass. pen. Sez. 4 n. 2690 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, rappresentata dall’aver dato causa alla detenzione, non può concretarsi in comportamenti esclusi dal giudice della cognizione, ma può essere fondata su quelli verificatisi e non esclusi, ai quali il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice di merito. La colpa grave non deve necessariamente estrinsecarsi in condotte integranti reato, né deve essere idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria in relazione al reato per cui si è patita la detenzione, essendo sufficiente che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria equivoca ostativa alla riparazione, non assimilabile al legittimo silenzio difensivo ex art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Un agente di polizia, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 314, 479 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere in quanto, all’esito di un’operazione di servizio, erano emerse intercettazioni ambientali e dichiarazioni di arrestati secondo cui gli agenti si sarebbero appropriati di parte dello stupefacente e del danaro sequestrati. Il Tribunale aveva poi sostituito la misura con altra non custodiale e, nel merito, l’imputato era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, essendo state ritenute inattendibili le dichiarazioni dei detenuti.

Il richiedente aveva pertanto avanzato istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., rigettata dalla Corte d’appello, che aveva ravvisato una condotta gravemente colposa dell’istante, desumibile da alcune conversazioni intercettate a bordo dell’auto di servizio e dal mendacio reso in sede di interrogatorio di garanzia. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea individuazione del nesso causale e la motivazione apparente del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, condividendo il ragionamento del giudice della riparazione che aveva correttamente applicato il principio per cui la condotta ostativa all’indennizzo può essere fondata su comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione e può assumere valenza diversa da quella a essi attribuita dal giudice del merito penale. La Corte d’appello aveva infatti valorizzato le conversazioni nn. 77 e 84, nelle quali l’istante era interlocutore diretto, non per rivalutare il quadro indiziario, ma per verificare l’emersione di una colpa grave dell’indagato, quale elemento negativo della fattispecie indennitaria.

Quanto alla prima captazione, la Corte ne ha rilevato l’inequivoco collegamento con il mendacio contenuto nella prima parte dell’interrogatorio di garanzia, nel quale l’indagato aveva negato di sapere di essere intercettato, mentre dal dialogo emergeva la preordinazione di dichiarazioni difensive ad uso degli inquirenti. La seconda conversazione, pur non offrendo elementi specifici sulle accuse, rivelava un modus operandi illecito dei pubblici ufficiali in occasione di sequestri, svelando la consapevolezza della convenienza economica di trattenere parte dei beni, senza che l’indagato avesse offerto spiegazioni razionali alternative.

La Corte ha inoltre ribadito che, anche dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 188/2021, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante, costituisce condotta ostativa alla riparazione, non essendo assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva. Nel caso di specie, l’istante aveva dichiarato il falso una prima volta sulla consapevolezza delle intercettazioni e, una seconda volta, non avvalendosi del diritto al silenzio, non aveva saputo fornire alcun significato alla frase relativa al trattenimento di una percentuale dei beni sequestrati, essendo egli stesso l’artefice di quella specifica affermazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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