Ricorso inammissibile se mera reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 11883 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare tali censure non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La motivazione del giudice di merito è congrua quando valuta l’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ai fini della recidiva. Parimenti lineare è la motivazione che, su un quadro indiziario plurimo e coerente, afferma la piena consapevolezza dell’imputata in ordine allo stupefacente custodito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha riqualificato il fatto contestato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato le pene inflitte a due imputati, confermando nel resto. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore.
Il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva; la seconda ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge sull’affermazione di penale responsabilità. La questione arriva così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che entrambi i motivi risultano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal giudice di merito, non scandite da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Richiamando il consolidato orientamento (Sez. II n. 42046 del 2019; Sez. V n. 11933 del 2005), il Collegio ribadisce che i motivi siffatti devono considerarsi non specifici ma solo apparenti.
Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua l’onere motivazionale sulla ritenuta applicazione della recidiva, con riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere (Sez. U n. 35738 del 2010; Sez. III n. 19170 del 2014). I giudici di merito hanno fatto riferimento ai plurimi precedenti, di cui gli ultimi due specifici, e alla mancata attenuazione della capacità criminale.
Sulla posizione della seconda imputata, la motivazione è lineare e coerente nella valutazione delle risultanze probatorie: il rinvenimento di una somma in banconote di piccolo taglio, il lancio di un sacchetto contenente stupefacente dal lato passeggero durante l’inseguimento, la presenza di un sacchetto vuoto della stessa tipologia e l’assenza di giustificazioni sul denaro. La Corte territoriale ha escluso la credibilità della versione difensiva, volta ad attribuire l’esclusiva responsabilità del fatto all’evidente scopo di proteggere la compagna.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.