Ricorso inammissibile per motivi che non si confrontano con la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 11233 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e non introduce un terzo grado di merito. Ai fini del requisito di specificità imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nei gradi di merito e ivi motivatamente disattese, senza confrontarsi con le ragioni offerte dal giudice dell’appello. La mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata si risolve nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile. Il controllo di logicità non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa, né di ottenere dal giudice di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo che, pur denunciando la violazione di norme, non specifichi gli elementi di fatto necessari a sostenerne l’autosufficienza.
Il Fatto
Un fideiussore di una società debitrice ricorre per cassazione, con otto motivi seguiti da memoria, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato il gravame contro la decisione di primo grado. Questa aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla banca a fronte dello scoperto di conto imputato alla società garantita. La banca resiste con controricorso.
Davanti al giudice di legittimità il ricorrente ripropone le censure già svolte in appello: difetto di prova scritta del credito, illegittimo addebito di interessi ultralegali e illegittimo esercizio dello ius variandi, illegittima applicazione delle commissioni, violazione delle valute e del principio di trasparenza, nullità della fideiussione e mancata ammissione della CTU.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, rilevando che tutti sono affetti dal medesimo difetto espositivo. Essi si astengono dallo sviluppare qualsiasi confronto con le ragioni della decisione impugnata e si risolvono nella mera riproposizione testuale delle doglianze già portate nei gradi di merito e ivi motivatamente disattese.
La Corte ricorda anzitutto che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza come rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 7931 del 29.03.2013.
Il controllo di legalità demandato alla Cassazione non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, né il controllo di logicità permette alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi una diversa interpretazione. Sono citate Cass. Sez. I n. 6519 del 06.03.2019 e Cass. Sez. II n. 20553 del 19.07.2021.
Su queste premesse la Corte ricava il corollario in tema di formulazione dei motivi. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata: richiama Cass. Sez. I n. 15952 del 17.07.2007, Cass. Sez. I n. 11164 del 24.04.2024 e Cass. Sez. I n. 22478 del 24.09.2018.
Anche il terzo motivo, in punto di commissioni di messa a disposizione fondi e di commissione istruttoria veloce, si sottrae allo scrutinio per difetto di autosufficienza: il ricorrente assume che la commissione non possa applicarsi in difetto di utilizzo dei fondi, ma non specifica se i fondi messi a disposizione fossero stati o meno oggetto di utilizzazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte resistente; sussistono i presupposti per il raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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