Estinzione anticipata del credito al consumo (ABF Collegio di Roma n. 3291 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, il rimborso degli oneri non maturati è regolato dall’art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis. I contratti devono indicare in modo chiaro il criterio di riduzione del costo proporzionale degli interessi, scegliendo tra criterio proporzionale e costo ammortizzato. In mancanza di tale indicazione si applica il criterio residuale del costo ammortizzato, che assume rilievo assorbente rispetto alla distinzione tra costi recurring e up front. Quanto agli oneri assicurativi, l’ABF non è competente a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma la necessaria conoscibilità ex ante del criterio da parte del cliente; in difetto, si applica il pro rata temporis.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito reclamo in data 30.8.2025, si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’equo rimborso degli oneri conseguenti all’estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.360,24, comprensivi di tutti i costi di natura up front e recurring, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
L’intermediario ha inoltrato tardivamente le proprie controdeduzioni. Il contratto risulta stipulato il 28 novembre 2022, con un TAEG dell’8,52%; il finanziamento è stato estinto nel gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 25/120, secondo il conteggio estintivo in atti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la disciplina applicabile nell’art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 di recepimento della direttiva 2008/48/CE, per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Richiama quindi l’orientamento condiviso dai Collegi dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario della stessa disposizione, che distingue tra criterio di proporzionalità puro per i costi recurring e curva degli interessi per i costi up front, salvo diversa previsione pattizia.
Sul fronte degli oneri assicurativi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a sindacare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità ex ante; in caso contrario il rimborso va calcolato con il criterio pro rata temporis.
Il passaggio decisivo attiene alla scelta del criterio. Il Collegio osserva che, per il secondo comma dell’art. 125-sexies TUB, i contratti devono indicare in modo chiaro il criterio di riduzione del costo proporzionale degli interessi, tra criterio proporzionale e costo ammortizzato; in mancanza di simile descrizione trova applicazione il criterio del costo ammortizzato. Da ciò deriva che, nella nuova disciplina, non rileva più la distinzione tra costi recurring e up front, ma unicamente l’indicazione o meno del criterio proporzionale in deroga alla regola residuale.
Nel caso concreto il contratto non prevede alcun criterio diverso dal costo ammortizzato per il rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata. Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale e della qualificazione delle voci di costo, il risultato così ottenuto non coincide con la richiesta del ricorrente, che domanda la restituzione in proporzione lineare.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 1.194,00 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, unitamente al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 delle spese della procedura.
Nota della Redazione
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