Ricorso per cassazione generico e doglianze non consentite sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 35060 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione senza indicare gli elementi posti a base della censura, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, non quello che solleciti una diversa comparazione dei significati probatori. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo per motivazione manifestamente illogica, non per persuasività o adeguatezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25.02.2025, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., escludendo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità; il vizio di motivazione in tutte le sue forme per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato che il primo motivo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Il medesimo motivo è anche manifestamente infondato. Il vizio censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch’esso generico, poiché costituisce mera reiterazione di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate. Esso è altresì manifestamente infondato: non sono consentite le censure che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.
Il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ai fini di escludere l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., avuto riguardo alla mancanza di segnali di resipiscenza del ricorrente e alla sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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