Fuga e calcio ad agenti integrano resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 6 n. 17731 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, dopo essersi dato alla fuga per sottrarsi a un controllo di polizia, al termine dell’inseguimento, raggiunto dagli agenti, si oppone sferrando un calcio contro uno di loro. Detta condotta è univocamente connotata da valenza oppositiva all’atto dell’ufficio, in quanto finalizzata a opporsi al compimento di un atto del procedimento. È pertanto arbitraria l’esclusione dell’intenzionalità finalistica della violenza sulla base di generiche premesse di “equivocità” della ricostruzione o di formule quali “contesto di particolare concitazione”, le quali non sono sufficienti a escludere né l’elemento oggettivo né quello soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste. L’assoluzione riguardava la condotta dell’uomo che, per sottrarsi a un controllo di polizia, si era dato alla fuga e, al termine dell’inseguimento, raggiunto dagli agenti, si era opposto sferrando un calcio contro uno degli operatori. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo un vizio cumulativo della motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 e 43 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudizio di assoluzione si fondava su una generica premessa di “equivocità” della ricostruzione della vicenda, la quale sfuggiva alla precisa connotazione della condotta violenta posta in essere dall’imputato al termine della fuga. La Suprema Corte ha evidenziato come il provvedimento impugnato avesse negato la univoca valenza oppositiva del calcio sferrato contro l’agente che aveva raggiunto l’imputato, ascrivendolo apoditticamente a “scomposte manifestazioni della volontà dell’imputato”.
La Corte ha chiarito che la condotta in esame costituisce una condotta tipica di resistenza. L’atto di violenza, consistente nello scalciare contro l’agente, è stato ritenuto univocamente finalizzato a opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, quale era quello dell’identificazione al quale gli operanti stavano procedendo. È stata pertanto censurata l’arbitraria esclusione della intenzionalità finalistica della condotta, che si concreta proprio nel fine di opporsi all’atto dell’ufficio.
La Corte ha quindi rilevato che i vizi motivazionali consistevano nell’uso di formule prive di contenuto, quali il riferimento a un “contesto di particolare concitazione”, per escludere la materialità del reato, e nell’assunto, ritenuto arbitrario, secondo cui il calcio non era un atto “intenzionalmente violento”, ma solo “sintomatico della volontà di sottrarsi al contatto con gli operanti”. Tali premesse non sono state ritenute idonee a escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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