Continuazione ed onere di allegazione di elementi concreti (Cass. pen. Sez. 7 n. 1321 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede di esecuzione, grava sul condannato che invochi la disciplina di cui all’art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’unicità del disegno criminoso. Non sono sufficienti il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero l’identità o l’analogia dei titoli di reato, trattandosi di indici sintomatici di una abitualità criminosa e non dell’attuazione di un progetto unitario. L’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. È inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con le argomentazioni del provvedimento reiettivo e non adempia al suddetto onere allegativo.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 maggio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati da diverse sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione aveva già escluso con provvedimento irrevocabile la continuazione tra i fatti oggetto di due delle sentenze e rigettava l’istanza in ragione della eterogeneità delle fattispecie e della realizzazione delle condotte in contesti differenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione inadeguata, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 12936 del 2018.
Ha quindi ribadito il principio secondo cui grava sul condannato che invochi la continuazione l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando la contiguità cronologica o l’analogia dei titoli di reato, che denotano piuttosto una abitualità criminosa; sul punto ha citato Sez. 1, n. 35806 del 2016 e Sez. 5, n. 21326 del 2010.
Il ricorso si incentrava sulla generica deduzione della sussistenza del medesimo disegno criminoso, rimarcando la breve distanza temporale tra i fatti di cui a due delle sentenze, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento reiettivo. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all’onere allegativo, evidenziando come il giudice di merito avesse escluso la medesimezza del disegno con motivazione logica, considerata la disomogeneità delle condotte (cessione di stupefacenti a un minore e danneggiamento di un edificio pubblico). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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