Inammissibilità del ricorso per reiterazione di motivi già dedotti in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 9641 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si rivelino meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti, esaustive e logicamente corrette. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in riforma parziale o conferma della decisione di primo grado, aveva confermato il giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione.

Con quattro distinti motivi, la difesa deduceva la violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione: in ordine al giudizio di responsabilità; in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha rilevato come tutti i motivi di ricorso fossero non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. Il giudice d’appello aveva, infatti, fornito argomentazioni pertinenti, esaustive e logicamente corrette, corroborate da consolidata giurisprudenza, puntualmente richiamata nel corpo della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, la Corte ha rilevato che i fatti erano ampiamente provati e non smentiti dalla difesa. In merito al secondo motivo, concernente la prescrizione, il giudice d’appello aveva correttamente individuato il dies a quo del termine sulla base della disciplina legislativa e della corrente giurisprudenza.

Con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte ha chiarito che, in senso conforme ai principi di legittimità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Il giudice d’appello aveva, inoltre, adeguatamente rilevato l’insussistenza di elementi positivi che giustificassero la mitigazione della pena.

La Corte ha, infine, precisato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cassazione limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il secondo motivo è stato altresì ritenuto generico per mancanza di specificità, stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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