Reato continuato: aumento infimo esonera da analitica motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 38396 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è però correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’onere argomentativo è implicitamente assolto quando la pena base è fissata al minimo edittale e gli aumenti sono esigui. In tal caso si accresce l’onere del ricorrente di illustrare l’interesse concreto a un’estensione della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui ai capi N, O e V dell’imputazione. Riconosceva il vincolo della continuazione tra tali reati, individuava il reato più grave nel capo V e riconosceva il medesimo vincolo con i reati già giudicati con sentenza della stessa Corte d’appello del 05.04.2016.
Il condannato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione: la sentenza impugnata non avrebbe specificato la pena base né i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., indicando solo il quantum finale. Il giudice del rinvio, inoltre, si sarebbe discostato dai criteri esegetici indicati dalla Suprema Corte in sede di annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso, a tratti inammissibile, nel complesso infondato. Il giudice del rito rescissorio si era sostanzialmente uniformato al dictum della sentenza di annullamento, che imponeva di determinare la pena per il reato più grave, assumerla come base del calcolo e operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite. Le lacune motivazionali erano state colmate.
Il collegio ha richiamato la regola consolidata: in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite (Sez. U n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, Rv. 282269). L’obbligo è però precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti.
La Corte d’appello aveva cristallizzato la pena base nel minimo assoluto per la bancarotta fraudolenta e aveva conteggiato aumenti minimi: un mese per ciascuno dei due reati satellite del medesimo procedimento, tre mesi per due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e due mesi per l’occultamento di scritture contabili.
La Corte ha poi osservato che l’obbligo di motivare la congruità della pena si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale (Sez. I n. 6677 del 05.05.1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. II n. 28852 del 08.05.2013, Taurasi, Rv. 256464). Correlativamente si accresce l’onere del ricorrente di chiarire l’interesse a un’estensione dei contenuti della decisione sul trattamento sanzionatorio (Sez. III n. 550 dell’11.09.2019, Pettè, Rv. 278279). Nel caso di specie tale illustrazione mancava: il ricorrente si era limitato a dolersi genericamente della carenza motivazionale, senza argomentarne le concrete ricadute in pregiudizio dell’imputato.
Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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