Liberazione anticipata: la condotta grave successiva travolge i semestri precedenti (Cass. pen. Sez. V n. 34935 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per singolo semestre della condotta del condannato non impedisce che una condotta particolarmente grave, tenuta in epoca immediatamente successiva al periodo di detenzione oggetto della richiesta, possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti. Ciò è consentito a condizione che il comportamento successivo sia in grado di evidenziare come le condotte precedentemente tenute, pur apparentemente conformi alle regole penitenziarie, non fossero significative di una reale adesione all’opera rieducativa. La commissione di reati in un periodo anteriore a quello oggetto della richiesta e fuori dal regime di detenzione, invece, non può essere valutata negativamente. Il giudizio sulla concedibilità del beneficio resta apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione compreso tra il 19 settembre 2006 e il 10 luglio 2009. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta, e il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo. Secondo il Collegio, nel periodo considerato il detenuto non aveva partecipato all’opera di rieducazione, essendo stato condannato per delitti in materia di armi commessi tra il 2002 e il 2009.
La Prima Sezione penale aveva annullato quel provvedimento per apoditticità, rilevando che il Tribunale si era limitato a richiamare la condanna senza verificare in concreto la condotta tenuta nel periodo in valutazione. In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha rigettato nuovamente il reclamo, valorizzando due omicidi commessi negli anni 2002 e 2004, alcune violazioni in materia di armi e l’incarico a eseguire un omicidio conferito nell’agosto 2009, circa un mese dopo la scarcerazione, con le armi occultate durante la detenzione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sez. V respinge il ricorso e ricostruisce anzitutto i limiti del giudizio di rinvio. Dopo l’annullamento, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto lo scrutinio richiesto sul contenuto della sentenza di condanna, seguendo un percorso valutativo diverso dal precedente ma coerente con i principi di legittimità: il provvedimento sfugge perciò alle censure.
La Corte riconosce fondata, in astratto, l’osservazione difensiva secondo cui, nel valutare il periodo compreso tra il 19 settembre 2006 e il 10 luglio 2009, non possono tenersi in conto le condotte tenute in precedenza dal richiedente. Richiama sul punto Sez. 1 n. 12776 del 24/02/2021, secondo cui la valutazione della condotta del detenuto non può essere negativamente influenzata dalla commissione di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori dal regime di detenzione in carcere.
Tale rilievo non basta però a superare le valutazioni del Tribunale, sorrette da motivazione non manifestamente illogica. Il provvedimento impugnato ha valorizzato la condotta tenuta subito dopo la scarcerazione: appena un mese dopo, il detenuto aveva conferito a un complice l’incarico di eseguire un omicidio, da realizzare con le armi occultate durante la detenzione, compresa quella oggetto della richiesta di beneficio. L’incarico non era stato portato a termine solo per la scelta del complice di collaborare con la giustizia.
Con apprezzamento tipicamente di merito, il Collegio aquilano ha applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la valutazione frazionata per singolo semestre non esclude che una condotta particolarmente grave possa riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti, purché sia in grado di evidenziare come le condotte precedenti, pur apparentemente conformi alle regole penitenziarie, non fossero significative di una reale adesione all’opera rieducativa (Sez. 1 n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021; Sez. 1 n. 24449 del 12/01/2016; Sez. 1 n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015).
Nel caso concreto, la detenzione abusiva di armi protrattasi durante la carcerazione si è tradotta, secondo la non illogica valutazione del Tribunale, nella immediata capacità di reiterare azioni criminose violente e di assicurare un’immediata operatività illecita nel contesto criminale di riferimento. Da qui la dimostrazione dell’assenza di una positiva partecipazione all’opera rieducativa anche nel periodo precedente, oggetto della richiesta. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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