Ricettazione: doppia conforme e vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24417 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione, tendono ad ottenere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata sono inammissibili, essendo la valutazione delle prove riservata in via esclusiva al giudice di merito. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Sono parimenti inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Il giudizio di bilanciamento fra circostanze e la valutazione dei parametri dell’art. 133 cod. pen. costituiscono esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati, in esito a un giudizio di primo grado e alla successiva conferma in appello, per il reato di ricettazione, per la detenzione di materiale di provenienza furtiva all’interno di un magazzino. La sentenza della Corte d’appello di Palermo del 05.06.2025 aveva ribadito il giudizio di responsabilità, valorizzando il comportamento assunto dagli imputati nell’immediatezza dei fatti come indice della consapevolezza della illecita provenienza del materiale.
Avverso la pronuncia di secondo grado i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi imperniati sulla contraddittorietà e sul vizio di motivazione, sulla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., sull’assenza dell’elemento soggettivo, sull’esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, infine, sulla recidiva e sul bilanciamento di circostanze.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha ricondotto tutte le doglianze entro il perimetro del sindacato di legittimità. Quanto al primo motivo del primo ricorrente, il vizio di travisamento della prova è stato dichiarato non formulato in termini consentiti dalla legge, perché finalizzato a una inammissibile ricostruzione dei fatti attraverso criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale.
La Corte ha ribadito che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha poi precisato che, in caso di doppia conforme, il travisamento per omessa valutazione di una prova decisiva è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto nella motivazione d’appello: nella specie, la dichiarazione era stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice.
Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., è stato dichiarato privo di specificità, perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese, in applicazione dell’orientamento secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure d’appello, contestando in termini assertivi la correttezza della sentenza impugnata.
Analogamente, i motivi del secondo ricorrente sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva offerto motivazione congrua sull’elemento soggettivo, sulla non operatività dell’art. 131-bis cod. pen. per difetto del requisito della non abitualità della condotta e sulla giustificazione della recidiva in ragione delle plurime, gravi e reiterate condotte delittuose, indicative di persistente pericolosità. Il bilanciamento tra circostanze, ha concluso la Corte, resta insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, alla stregua anche solo di alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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