Inammissibile il ricorso del PM che chiede una diversa lettura degli indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 25293 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza che ha annullato la misura cautelare è inammissibile quando si sostanzia in una doglianza di fatto, di contenuto meramente confutativo, volta a sollecitare una diversa lettura del materiale indiziario. Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione compiuta dal giudice di merito, ove questa non sia affetta da manifesta illogicità. La qualificazione giuridica della condotta resta assorbita dall’inammissibilità delle censure sul quadro indiziario, così come la sussistenza delle esigenze cautelari. Il motivo che non è comprensibile e non prospetta alcun vizio di legittimità non supera il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 583-quater cod. pen. Il Tribunale aveva annullato l’ordinanza applicativa della misura, disponendo la trasmissione del provvedimento al Comandante della Polizia Locale e al Comandante dei Carabinieri per le determinazioni di competenza.

Avverso tale decisione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con travisamento delle registrazioni; la violazione dell’art. 583-quater cod. pen. quale ipotesi autonoma di reato e dell’art. 576, n. 1 e 5-bis, cod. pen. in relazione all’art. 585 cod. pen.; la violazione di norme processuali in relazione all’annullamento della convalida dell’arresto; la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è giudicato versato in fatto e di contenuto meramente confutativo: esso tenta di sollecitare una non consentita diversa lettura del materiale indiziario, che l’ordinanza impugnata ha invece valutato in termini non manifestamente illogici.

La selezione dei motivi segue una logica di assorbimento. Il secondo motivo investe soltanto la qualificazione giuridica della condotta, ma la sua valutazione resta assorbita dall’inammissibilità delle doglianze relative al quadro indiziario.

Il terzo motivo non è comprensibile e, comunque, non prospetta alcun vizio di legittimità della decisione impugnata. Il quarto motivo è a sua volta assorbito dalla valutazione di inammissibilità delle censure sul quadro indiziario e, in ogni caso, è aspecifico.

Il principio che sorregge la decisione è di natura processuale: nel giudizio di legittimità non trova spazio la richiesta di rileggere il compendio indiziario già valutato dal giudice di merito, né la censura che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti. La verifica sulla qualificazione giuridica e sulle esigenze cautelari presuppone l’ammissibilità delle doglianze sul quadro indiziario e cade con esse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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