D.A.Spo., convalida nulla se il GIP decide prima delle 48 ore (Cass. pen. Sez. III n. 35846 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato. L’inosservanza di tale termine dilatorio, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel c.d. contraddittorio cartolare, è causa di nullità di ordine generale, rilevabile ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida e l’inefficacia del provvedimento del Questore.

Il Fatto

Il Questore aveva prescritto a un tifoso, per dieci anni, il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e, per la stessa durata, l’obbligo di comparire personalmente presso gli uffici della Questura in occasione degli incontri della squadra locale, con modalità modulate tra gare casalinghe e trasferte.

Il GIP presso il Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento con ordinanza del 20 marzo 2025. Il prevenuto ha impugnato per cassazione con tre motivi: eccessiva compressione del tempo per difendersi, omessa valutazione della memoria difensiva e illogicità della motivazione sulla durata decennale della misura. La questione centrale attiene al rispetto del termine dilatorio prima della convalida.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il procedimento di convalida come un contraddittorio cartolare, idoneo a garantire la difesa mediante la possibilità, per il sottoposto, di depositare memorie e deduzioni. Da ciò deriva il riconoscimento di un termine dilatorio non inferiore a quarantotto ore, che deve essere assicurato prima che il giudice eserciti il proprio potere di controllo sull’operato dell’autorità di polizia.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento, citando Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016, dep. 17/02/2016, Rv. 266223, Sez. 3, n. 32824 dell’11/06/2013, Rv. 256379 e Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Rv. 250372: la violazione del termine integra nullità di ordine generale, perché impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel caso concreto il GIP ha convalidato il provvedimento prima che scadesse il termine a disposizione del sottoposto per depositare documenti a discarico. La difesa ha depositato la propria memoria entro le ore 12,00 del 20 marzo 2025, ma il giudice aveva già convalidato alle ore 9,00 del medesimo giorno. La doglianza risulta pertanto correttamente addotta e fondata.

Assorbita ogni altra censura, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, con comunicazione del dispositivo al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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