Bancarotta fraudolenta del liquidatore: necessari nesso causale e dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 19108 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. configura la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, che richiede la prova di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, causalmente collegato al fallimento, e di un dolo che sorregga l’operazione. Il protratto e sistematico omesso versamento di imposte può costituire operazione dolosa solo ove sia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali, dovendosi escludere che la norma sanzioni l’evasione di per sé. Il liquidatore riveste una posizione di garanzia e risponde dei reati fallimentari ex art. 40 cpv. cod. pen., assumendo l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali e di vigilare sulla loro tenuta. La bancarotta fraudolenta documentale “specifica” per omessa tenuta delle scritture contabili richiede comunque l’accertamento del dolo specifico di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, altrimenti la condotta è sussumibile nella bancarotta semplice documentale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna del liquidatore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. All’imputato, nominato liquidatore a luglio 2015, era stato contestato di avere sistematicamente omesso il versamento di imposte e contributi, cagionando il dissesto, e di avere omesso la tenuta delle scritture contabili per l’intero periodo della liquidazione.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, tra i motivi, l’insufficienza motivazionale in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato documentale e la mancata verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il motivo relativo alla ravvisata responsabilità del liquidatore, richiamando il principio per cui la sua responsabilità deriva dall’art. 223 legge fall. e dall’art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme sulla responsabilità degli amministratori. Ha ribadito che il liquidatore, pur nei limiti dei suoi compiti, è destinatario di una posizione di garanzia e ha l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali, non potendo ritenersi esente da responsabilità per i reati fallimentari per il solo fatto di non avere ricevuto la documentazione contabile.
La Corte ha, invece, accolto le doglianze riguardanti la configurabilità della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, censurando la motivazione della sentenza impugnata per non essersi misurata con i motivi di appello. Secondo gli ermellini, il giudice di merito non ha verificato se l’omesso versamento integrassero l’operazione dolosa tipica, né ha accertato la percentuale di passivo imputabile alla condotta del ricorrente, essendo i maggiori debiti fiscali maturati in epoca antecedente alla liquidazione.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha evidenziato che, pur essendo integrato l’elemento materiale per l’omessa tenuta delle scritture contabili, era rimasto del tutto inesplorato il tema del dolo specifico. I giudici di merito avevano fatto ricorso ad assunti astratti e non avevano dimostrato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori perseguito dall’imputato, circostanza imprescindibile per distinguere la fattispecie dalla meno grave bancarotta semplice documentale.
In ragione delle evidenziate lacune motivazionali, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2489 c.c. – Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità