Ricorso inammissibile per motivi riproduttivi delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5998 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata per difetto di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. La critica che prefiguri una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti è estranea al sindacato di legittimità, salvo che si individui un travisamento di specifiche e decisive emergenze processuali. Nel reato di rapina, l’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 20.05.2024 per il reato di rapina, con riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo ha contestato la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla consapevolezza e volontà di concorrere nel reato. Con il secondo ha contestato la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi indeducibili. Il primo ripropone le doglianze difensive già svolte in appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito.
Tale prospettazione è estranea al sindacato di legittimità e priva di pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti. La mancanza di specificità del motivo, osserva la Corte, deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
I motivi non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità. Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva un piano ben articolato e predisposto nei dettagli, nei tempi e nei modi di realizzazione, al punto da escludere che il ricorrente non ne fosse a conoscenza.
Anche il secondo motivo è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Rv. 284041).
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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