Recidiva e continuazione: obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. VII n. 5999 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui sono stati consumati. Il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto che abbia operato come fattore criminogeno. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. L’onere motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e può ritenersi implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e di un obiettivo minimo aumento di pena.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 29.05.2024. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa esclusione della recidiva. Con il secondo motivo censura il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione tra reati.

La questione giunge dinanzi alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che i giudici di merito non abbiano adeguatamente giustificato le scelte sanzionatorie, sia sul piano della valutazione della pericolosità, sia su quello della determinazione dell’aumento per le violazioni satellite.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la censura non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità secondo cui la valutazione sulla recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, essendo necessario esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.

Il parametro di riferimento è costituito dai criteri dell’art. 133 cod. pen., che impongono di verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e se questa abbia influito quale fattore criminogeno sulla commissione del reato sub iudice.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la regola di giudizio enunciata dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021 in tema di reato continuato. Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

L’obbligo motivazionale, precisa la Corte, è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’insussistenza di un surrettizio cumulo materiale.

Tale onere è stato implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e dell’impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base o alla violazione più grave individuata dai giudici di merito.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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