Ricorso inammissibile per motivi non specifici e condanna alla cassa delle ammende (Cass. civ. Sez. I n. 29030 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il motivo che denuncia la violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, per dimostrarne il contrasto. Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., la mancata costituzione dell’intimato preclude la pronuncia sulle spese ma impone la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso, davanti al Tribunale, la revocazione di una precedente sentenza con cui era stata rigettata la sua opposizione a un precetto di pagamento fondato su un contratto di mutuo ipotecario. A sostegno della domanda aveva dedotto che quella decisione era frutto del dolo della banca, la quale avrebbe agito nella consapevolezza dell’inesistenza del proprio credito, accertata in un successivo giudizio.
La domanda era stata rigettata in primo grado per inammissibilità e infondatezza nel merito. La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo infondati tutti i motivi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, senza che l’intimata si costituisse. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha chiesto la decisione ordinaria depositando memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha integralmente condiviso le conclusioni della proposta di definizione accelerata, ribadendole. Entrambi i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità: essi non si confrontano con le puntuali rationes decidendi della corte territoriale e si limitano a richiamare le medesime argomentazioni già svolte nei gradi di merito e da questi disattese.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’onere di specificità impone al ricorrente non solo di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamata espressamente, per dimostrarne il contrasto. Il motivo che non rispetta tale requisito si risolve nella proposizione di un non motivo, nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità.
Il Collegio ha altresì ribadito che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori della decisione impugnata solo perché non condivisi.
La Corte ha poi evidenziato che le conclusioni della proposta non erano state specificamente confutate, essendosi il ricorrente limitato a chiedere la decisione del ricorso e a sostenere, in memoria, che l’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. esigerebbe soltanto una chiara e sintetica esposizione dei motivi.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata. In applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, avendo chiesto la definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.