Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e consapevolezza (Cass. civ. Sez. V n. 22297 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta. Incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Non è configurabile la motivazione apparente quando la sentenza di merito, pur sintetica, lascia cogliere in modo incisivo la propria ratio decidendi. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non se oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Il Fatto
Una società impugnava un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno 2016, di importo superiore a nove milioni di euro, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo al periodo 2014-2017. L’amministrazione contestava operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la contribuente avesse rivestito il ruolo di buffer nell’ambito di una frode carosello realizzata mediante fatture emesse da missing trader nazionali interposti.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e l’appello della contribuente veniva respinto. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La Corte giudica il motivo infondato. Il giudice di secondo grado ha richiamato i principi di legittimità in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e li ha calibrati sul caso concreto, valorizzando molteplici e gravi elementi indiziari sia sulla inesistenza sostanziale dei contraenti, sia sulla consapevolezza della contribuente della partecipazione alla frode. Nessuna motivazione apparente è ravvisabile, trattandosi di decisione che lascia cogliere in modo incisivo la propria ratio.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle regole sull’onere probatorio. La Corte lo disattende, rilevando che la Commissione regionale ha compiuto un accertamento di fatto, nel proprio libero sindacato, individuando le fonti del convincimento e valutando l’attendibilità e la concludenza delle prove, senza obbligo di esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della sua irrilevanza (Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto se il giudice abbia riversato l’onere della prova su una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018).
Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972. Anche tale censura è respinta: la violazione delle norme sulle presunzioni è deducibile solo in presenza del cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice qualifichi gli indizi come gravi, precisi e concordanti ma li ritenga inidonei alla prova presuntiva, oppure, considerandoli non gravi, li reputi sufficienti (Cass. n. 3541 del 2020). La violazione è censurabile solo se il giudice si limiti a negare valore indiziario a singoli elementi senza una valutazione di sintesi (Cass. n. 10973 del 2017). La Commissione regionale non è tenuta a rispondere punto su punto alle argomentazioni di parte, e la pretesa opposta mira a una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità.
Il quarto motivo censurava la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e il diniego del diritto di detrazione. La Corte lo ritiene infondato, richiamando la nomofilachia: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve provare anche in via indiziaria la consapevolezza del destinatario, mentre sul contribuente grava la prova contraria della diligenza massima esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici (Cass. n. 24471 del 2022). È inoltre precluso il diritto alla detrazione in presenza di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo (Cass. n. 20060 del 2015; Cass. n. 15139 del 2020). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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