Notifica per pubblici proclami e sindacato sul potere discrezionale del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29031 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che investe l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, concessa ai sensi dell’art. 150 cod. proc. civ., non è riconducibile ad alcuno dei vizi tassativamente indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., poiché attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. La mancanza dei presupposti di fatto su cui si fonda l’autorizzazione è sindacabile dal giudice del merito, ma la doglianza deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base dell’istanza e dell’autorizzazione. La notifica eseguita per pubblici proclami, autorizzata dal Presidente di Sezione con provvedimento motivato e previo parere favorevole del Procuratore Generale, non è nulla quando l’istanza si fondi sul rilevante numero dei destinatari e sulla obiettiva difficoltà di identificarne le residenze.
Il Fatto
Alcuni soggetti, avviati al lavoro presso un istituto sanitario ai sensi dell’art. 35, lettera b), del d.lgs. n. 165/2001, convennero in giudizio l’ente per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione con qualifica di operatore sanitario, o, in via subordinata, la ripetizione delle verifiche di idoneità, oltre al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado rigettò le domande; la Corte di Appello di Genova le accolse parzialmente, ravvisando la violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 487/1994 e un danno da perdita di chance.
Su ricorso dell’istituto, la Cass. civ. n. 15223/2016 cassò la sentenza con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione. Riassunto il giudizio con notifica per pubblici proclami, il giudice del rinvio respinse le domande; i ricorrenti originari impugnarono per cassazione la regolarità di quella notifica.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per vizio della notifica del ricorso in riassunzione: l’istituto, pur conoscendo i loro indirizzi di residenza, avrebbe proceduto nei loro confronti per pubblici proclami, non consentendo loro di avere contezza della ripresa del giudizio. Sostengono che la loro posizione era differenziata rispetto alle altre parti, per essere i soli ad aver appellato e ad aver ottenuto una pronuncia parzialmente favorevole.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il provvedimento di autorizzazione era stato adottato dal Presidente di Sezione con decreto del 20.10.2016, previo parere favorevole del Procuratore Generale. Nel prospettare la conoscenza degli indirizzi da parte dell’istituto, la censura si confronta con una sola delle ragioni poste a base dell’istanza, la difficoltà di identificare le residenze, senza contrastare l’altra, ossia il rilevante numero di destinatari.
La Corte richiama il principio per cui una censura riguardante l’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, come quello relativo all’autorizzazione del peculiare procedimento di notifica ex art. 150 cod. proc. civ., non è riconducibile ad alcuna delle tipologie di vizio dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 4274/1990). Ha inoltre chiarito che la mancanza dei presupposti di fatto dell’autorizzazione è sindacabile dal giudice del merito (Cass. n. 11299/2018; Cass. n. 27520/2011).
La censura, che non denuncia in rubrica la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ., fa leva su contenuti specifici dell’istanza senza riportarne l’intero contenuto, e non risulta comunque riferita ai ricorrenti, poiché il ricorso dà atto del riferimento al codice fiscale accanto al loro nominativo. Di qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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