Sequestro di chat e smartphone legittimo con decreto del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. III n. 28817 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza non richiede, nel diritto interno vigente, un provvedimento del giudice, essendo sufficiente il decreto del pubblico ministero, poiché l’art. 15 Cost. impiega l’espressione “autorità giudiziaria” includendovi anche il pubblico ministero. Il divieto posto dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. di aprire gli oggetti di corrispondenza o di prenderne conoscenza opera solo nella fase di apprensione e riguarda i sequestri disposti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, venendo meno dopo l’apposizione del vincolo con decreto del pubblico ministero. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del merito cautelare o non assolve l’onere di autosufficienza e di specificità delle doglianze.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 23 ottobre 2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari. All’indagato erano contestati gravi indizi in relazione a un delitto associativo e a plurimi reati tributari, legati a un sistema di società cartiere.

La difesa impugnava per cassazione deducendo l’inutilizzabilità delle conversazioni, chat ed e-mail poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, la carenza di motivazione sull’elemento soggettivo del delitto associativo e l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorso giungeva così all’esame della Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate: il controllo sulla motivazione verifica la congruenza logica rispetto agli elementi indizianti, ma non può tradursi in una revisione del merito cautelare. Aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 36267 del 2006, il Collegio ribadisce che il quadro di gravità indiziaria ha autonomia gnoseologica rispetto alla prova logica dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non si proietta necessariamente nel futuro contesto dibattimentale.

Sul primo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di proporzionalità: il sequestro di cellulari e device è stato disposto dal pubblico ministero, e non d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, con decreto ampiamente motivato che ha individuato le informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione. Il Collegio richiama il principio per cui il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso ovvero le specifiche informazioni ricercate e i criteri di selezione del materiale informatico (Sez. VI n. 17677 del 2025; Sez. VI n. 1286 del 2024).

Quanto all’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., la Corte precisa che il divieto di apertura degli oggetti di corrispondenza opera solo nella fase di apprensione e riguarda i sequestri disposti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, venendo meno a seguito dell’apposizione del vincolo con decreto del pubblico ministero, che legittima l’analisi tecnica successiva nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità, tracciabilità e immodificabilità (Sez. III n. 41055 del 2025; Sez. II n. 25549 del 2024).

Sulla disciplina euro-unitaria, la Corte ribadisce che è manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost.: la messaggistica rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita di autorizzazione giudiziale, come chiarito dalla Corte cost. n. 170 del 2023, mentre i tabulati sono assimilabili alle intercettazioni. Le Sezioni Unite n. 23756 e n. 23755 del 2024 confermano che la tutela dell’art. 15 Cost. non impone un provvedimento del giudice, essendo sufficiente quello del pubblico ministero, nozione di autorità giudiziaria conforme al diritto euro-unitario.

Il secondo motivo è inammissibile: il ricorrente non aveva sviluppato alcuna specifica argomentazione sull’elemento soggettivo del delitto associativo, limitandosi a una contestazione generica. L’ordinanza impugnata ha invece riepilogato i molteplici elementi del quadro indiziario, tra cui servizi di osservazione, accertamenti bancari e appunti manoscritti, rispetto ai quali le chat costituiscono elemento di ulteriore conferma. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il pericolo di recidiva risulta congruamente argomentato, avendo l’associazione operato per un lungo periodo e essendo proseguita l’emissione di fatture anche dopo i sequestri. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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