Estinzione del reato e revoca della sospensione condizionale oltre il biennio (Cass. pen. Sez. I n. 31483 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. non può fondare la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il nuovo reato sia stato commesso dopo la scadenza del termine di cui all’art. 163 cod. pen. (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni). La revoca presuppone che la nuova condanna sia intervenuta “nei termini previsti”, ossia nel corso del periodo di sospensione; decorso tale termine senza che il beneficio sia stato revocato, il reato si estingue ai sensi dell’art. 167 cod. pen., con conseguente preclusione per il giudice dell’esecuzione di disporre la revoca.
Il Fatto
Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato, su richiesta del Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 2017, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2017, per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Il giudice aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca di diritto di cui all’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen..
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: la successiva condanna per contravvenzione della stessa indole era stata commessa l’8 luglio 2021, a quasi quattro anni dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ossia dopo la scadenza del biennio di cui all’art. 163 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato, “nei termini previsti”, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.
I termini menzionati dalla norma sono quelli stabiliti dall’art. 163, primo comma, cod. pen.: cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni. Nel caso di specie, il reato contravvenzionale era stato commesso l’8 luglio 2021, a distanza di quasi quattro anni dalla definitività della sentenza del 2017, quando il biennio previsto era ampiamente decorso.
La Corte ha precisato che la nozione di “termini previsti” non è meramente ordinatoria ma costituisce un presupposto essenziale della revoca: decorso il termine senza che sia intervenuta la revoca, il reato si estingue ai sensi dell’art. 167 cod. pen. e ogni potere in materia risulta precluso al giudice. Non è quindi possibile applicare l’art. 168 cod. pen. a un reato successivamente commesso, in quanto il beneficio, ormai consolidato, non è più revocabile.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara per un nuovo esame, da condursi in conformità ai principi richiamati.
Nota della Redazione
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