Chiamate in correità e de relato: inammissibili le censure sulla valutazione probatoria (Cass. pen. Sez. I n. 10303 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione delle chiamate in correità e delle chiamate de relato dei collaboratori di giustizia, il controllo di legittimità sulla motivazione non può investire la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del materiale probatorio. Esso si limita al riscontro di un logico apparato argomentativo, immune da vizi logici e da contraddizioni, che abbia applicato i criteri di credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca delle propalazioni, convergenza individualizzante, indipendenza e autonomia genetica delle fonti. La mancata affermazione di responsabilità dei coindagati raggiunti dalle medesime dichiarazioni non inficia di per sé la credibilità del chiamante, quando i provvedimenti favorevoli si fondino sull’assenza di riscontri individualizzanti e non su un giudizio negativo sull’attendibilità del collaboratore.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22.03.2024, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole, quale concorrente morale, dell’omicidio di un soggetto e del connesso delitto in materia di armi, commesso a Montedoro il 13 giugno 1998. Secondo l’accertamento dei giudici di merito, il ricorrente, all’epoca esponente di vertice di una famiglia mafiosa, aveva deliberato l’uccisione della vittima e affidato l’incarico esecutivo ad altri concorrenti, tra cui il principale chiamante in correità.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. La difesa censurava, in particolare, l’indebolimento della piattaforma accusatoria conseguente all’archiviazione delle posizioni di altri coindagati raggiunti dalle medesime dichiarazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale. Con il ricorso per cassazione non può dedursi la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., neppure richiamando gli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, perché i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere aggirati invocando la lettera c) della medesima disposizione (Sez. U. n. 29541 del 16.07.2020, Filardo).

Il sindacato sulla motivazione, anche dopo la novella della legge n. 46 del 2006, non concerne la ricostruzione dei fatti né il relativo apprezzamento probatorio. Esso deve limitarsi al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, poiché la Corte è giudice della motivazione e non del contenuto della prova (Sez. U. n. 47289 del 24.09.2003, Petrella; Sez. 3 n. 17395 del 24.01.2023, Chen Wenjian). Diversamente opinando, la legittimità si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte richiama i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina. La chiamata de relato, anche non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro altra chiamata dello stesso tipo, purché siano positivamente valutate la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e l’attendibilità intrinseca delle propalazioni, accertati i rapporti tra dichiarante e fonte, verificate la convergenza individualizzante, l’indipendenza e l’autonomia genetica delle chiamate.

I giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione di tali principi. La sentenza di appello ha ritenuto le dichiarazioni del chiamante diretto complete e coerenti, spiegando le imprecisioni con la lontananza nel tempo dei fatti e con la dimostrata conoscenza della fase organizzativa ed esecutiva del delitto. Le archiviazioni dei coindagati non hanno inciso sulla credibilità del collaboratore, non essendo in alcuna di esse espresso un giudizio negativo sulla sua attendibilità, ma solo rilevata l’assenza di riscontri individualizzanti.

Le dichiarazioni convergenti di altri collaboratori, autonomamente attendibili, sono state correttamente valutate come riscontri ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte esclude, infine, che le censure sui reati in materia di armi possano superare il vaglio di ammissibilità, essendo generiche. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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