Messaggistica criptata e ordini europei di indagine: inammissibili le censure sulla decifratura (Cass. pen. Sez. III n. 11190 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione all’estero, mediante ordine europeo di indagine, di messaggistica scambiata su sistemi criptati, l’utilizzabilità degli atti è subordinata al rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non già all’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni dell’ordinamento italiano in materia di formazione e acquisizione della prova. L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo di decifratura e al software di selezione dei messaggi non integra violazione del diritto di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati. Il complesso processo valutativo che sorregge la misura cautelare non è equiparabile al trattamento automatizzato dei dati di cui all’art. 8 d.lgs. 51/2018. In sede di legittimità, le censure che propongono una diversa lettura del quadro indiziario sono inammissibili.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di riesame, ha respinto l’istanza e confermato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen., oltre che per plurime cessioni di stupefacente aggravate.

Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il deficit di motivazione sotto tre profili: l’utilizzabilità dei dati informatici acquisiti tramite ordini europei di indagine in territorio estero, la consistenza dei gravi indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto richiamato le Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29/2/2024, che hanno già esaminato il tema dell’acquisizione all’estero di messaggistica su sistemi criptati pervenendo a conclusioni opposte a quelle del ricorrente. Il ricorrente, si legge, ignora le risposte del Tribunale o ripropone temi già risolti.

Sul fronte del diritto di difesa, la Corte ha ritenuto non configurabile alcuna lesione nell’impossibilità di disporre dell’algoritmo di decifratura e del software di selezione. Le Sezioni Unite hanno osservato che l’impossibilità di accedere all’algoritmo di cifratura non determina violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni contrarie, il pericolo di alterazione dei dati, essendo il contenuto di ciascun messaggio inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e non potendo una chiave errata decriptarlo neppure parzialmente.

Quanto al richiamo all’art. 8 d.lgs. 51/2018 e all’art. 22 del Reg. UE n. 679/2016, la Corte ha giudicato inconferente il paragone, non essendo il complesso processo valutativo a fondamento della custodia equiparabile al trattamento automatizzato dei dati.

Anche i precedenti convenzionali e sovranazionali invocati sono stati ritenuti non pertinenti: la sentenza della Grande Camera Yuksel Yalcinkaya c. Turchia poggia su un fatto diverso, essendo stato negato all’imputato il diritto di conoscere testo e interlocutori dei messaggi; la pronuncia della Corte di giustizia UE n. 171/2024 del 4/10/2024, C-548/21, riguarda il sequestro di un telefono cellulare e le successive analisi senza intervento del pubblico ministero o del giudice.

Sul titolo di reato per cui l’autorità francese aveva disposto l’intercettazione, la Corte ha ribadito che ai fini dell’utilizzabilità degli atti acquisiti mediante O.I.E. occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali, ma non anche l’osservanza di tutte le disposizioni italiane in tema di formazione della prova. Le censure sui gravi indizi sono state dichiarate inammissibili, in quanto volte a ottenere una diversa valutazione delle circostanze già esaminate nel merito.

Infine, in ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esclusa dal Tribunale in ragione della personalità dell’indagato e dell’inserimento stabile nei circuiti del narcotraffico. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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