Intimazioni di pagamento e definizione agevolata: esclusa la natura impositiva (Cass. civ. Sez. V n. 19225 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le intimazioni di pagamento emesse a seguito di sentenze del giudice tributario favorevoli all’Ufficio, con le quali si invita ad adempiere il versamento di importi già definiti in un pregresso atto impositivo, non costituiscono atti impositivi e non sono quindi suscettibili di definizione agevolata. Esse esprimono un esercizio non originario, ma solo derivato, del potere impositivo, poiché il titolo della pretesa è rappresentato dalla sentenza posta a base della riscossione frazionata. Ne consegue l’inapplicabilità della sospensione dei termini per impugnare prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, che opera esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi. Rileva, a tal fine, la natura sostanziale dell’atto e non la sua qualificazione formale, salvo che l’atto sia il primo con cui la pretesa è portata a conoscenza del destinatario.
Il Fatto
La vicenda riguarda due avvisi di intimazione notificati nel 2017 a una società per debiti tributari relativi agli anni 2007 e 2008. La società era stata cancellata nel 2016, dopo un’operazione di liquidazione volontaria, e la ricorrente agisce in qualità di liquidatrice, in subordine quale erede di un ex socio, in ulteriore subordine quale consegnataria degli atti impugnati.
La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo corretta la notifica alla società perché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, introdotto dall’art. 28 della l. n. 175 del 2014, rendeva la stessa ancora soggetta a pretesa fiscale. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha poi dichiarato inammissibile l’appello, notificato il 9.08.2019 a fronte di una sentenza pubblicata il 12.04.2018, escludendo l’applicazione della sospensione dei termini perché gli atti impugnati non avevano natura impositiva. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, per ragioni di priorità logica e connessione, dichiarandoli infondati. Il passaggio decisivo muove dalla constatazione che gli atti impugnati non erano avvisi di accertamento esecutivi, ma due intimazioni di pagamento ex art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010, consistenti in inviti ad adempiere entro sessanta giorni gli importi dovuti, con riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.
Il principio è ricondotto alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Secondo Cass., Sez. U., n. 643/2015, esulano dal concetto di lite fiscale pendente e sono insuscettibili di definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, che non costituiscono manifestazione di effettivo esercizio di potere impositivo. In particolare, sono atti puramente liquidatori quelli con cui viene intimato il pagamento di imposta oggetto di pregresso atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione o per l’esito del giudizio.
Il collegio richiama anche Cass. n. 5755/2024 e Cass. n. 32039/2024, nonché Cass. n. 2519 del 2024, per precisare che nel caso di riscossione frazionata l’atto di intimazione è un atto vincolato, essendo il titolo della pretesa costituito dalla sentenza posta a base della riscossione. La qualificazione sostanziale viene poi verificata attraverso i motivi di impugnazione: le contestazioni in primo grado erano calibrate sulla pretesa giuridica inesistenza della società e sulla conseguente inesistenza delle sentenze presupposte, non su una pretesa impositiva nuova.
La Corte distingue esplicitamente il caso deciso da Cass. n. 15946/2025, che aveva ricondotto all’art. 6 del d.l. n. 119/2018 gli atti di intimazione con cui la pretesa tributaria era stata per la prima e unica volta portata a conoscenza degli intimati. Qui, invece, le pretese erano già state portate a conoscenza della società e la questione non intercetta una pretesa impositiva nuova. Le intimazioni vanno dunque qualificate come atti preordinati alla riscossione, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini riservata alle controversie definibili.
L’appello era pertanto tardivo. Il primo motivo, relativo alla mancata dichiarazione di interruzione del processo per venir meno del quinquennio di ultrattività fiscale, resta assorbito, essendo la sentenza impugnata passata in giudicato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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