Divisione ereditaria e cessione di quota tra coeredi non integra permuta (Cass. civ. Sez. V n. 6157 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la divisione è considerata atto di natura dichiarativa e sconta la relativa aliquota di tariffa. Ai fini dell’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, rileva il rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda: in presenza di masse plurime, ove l’ultimo titolo di acquisto di quote sia una successione mortis causa, le comunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate come una sola. Ne consegue che la cessione di una quota da un coerede all’altro, non determinando l’acquisizione di nuovi beni alla massa, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo e non integra un autonomo titolo di acquisto. Inalterato l’oggetto della comunione, questa resta fiscalmente unica e di origine successoria, con la conseguenza che l’operazione non può essere qualificata come permuta né assoggettata alla tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di liquidazione con cui richiedeva il pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza civile n. 1669/2017, emessa dal Tribunale di Napoli in data 9.2.2017. Con tale pronuncia era stata disposta, ex art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in forma specifica di una scrittura privata relativa allo scioglimento di una comunione ereditaria tra germani, comprensiva di un appartamento e di un terreno.

L’Ufficio qualificava l’operazione come trasferimento reciproco di beni immobili e applicava l’art. 1, comma 1, della Tariffa, parte I, con aliquota del 15 per cento. Il contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania respingeva l’appello erariale. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, per violazione degli artt. 20, 21, 34 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, in relazione all’art. 713 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. L’Agenzia sosteneva che dovesse applicarsi la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso anziché quella della divisione ereditaria. Il Collegio ricostruisce anzitutto il fatto, rilevando che la comunione traeva origine da un accordo divisionale del 1989, cui aveva partecipato anche una terza germana, e che l’originario appartamento unico era stato frazionato in due unità, di cui una attribuita in proprietà esclusiva a un germano e l’altra in comunione ai due fratelli, assieme al terreno.

Richiamando il d.P.R. n. 131/1986, art. 34, comma 1, la Corte ribadisce che rileva il nesso tra l’oggetto della comunione e il titolo da cui deriva: nella comunione ereditaria la massa dividenda è costituita dal valore dell’asse ereditario netto, in quella ordinaria dai beni risultanti dal precedente atto che ha scontato l’imposta di trasferimento.

Il comma 4 della stessa norma disciplina le masse plurime, che ricorrono quando gli stessi soggetti sono comproprietari di più beni derivanti da titoli diversi. Ogni titolo di acquisto genera in via di principio una comunione autonoma, con la conseguenza che alla divisione corrispondono tanti negozi quanti sono i titoli. Tuttavia la norma pone un’eccezione: ove l’ultimo acquisto di quote, in ordine di tempo, sia avvenuto per successione mortis causa, le comunioni sono considerate come una sola.

Nel caso concreto l’ultimo acquisto di quota era avvenuto per atto inter vivos, ma si trattava pur sempre di una quota ideale dei medesimi beni già compresi nella massa ereditaria. La comunione restava quindi causalmente ancorata al titolo successorio. La reciproca cessione di quota tra coeredi, non avendo alterato l’oggetto della comunione, ha rappresentato una variazione meramente soggettiva.

La Corte richiama il principio già affermato da Sez. V n. 27075 del 2014, secondo cui la cessione di una quota da un coerede all’altro non determina l’acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda. Non sussistono dunque plurime comunioni, vantando ciascun compartecipe, sulla totalità dei beni, un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni derivanti da ciascun titolo.

Erroneamente, pertanto, l’Erario aveva qualificato l’operazione come esecuzione specifica di un contratto di permuta ex art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese di lite, liquidate in 3.500,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, oltre forfettarie e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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