Inammissibilità del ricorso contro la delibera Corecom per omessa notifica al controinteressato (TAR Lazio n. 6713 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo accescitivo della sfera giuridica di un soggetto determinato, qualora il ricorso non sia stato notificato a tale soggetto, il quale riveste la qualità di controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La qualità di controinteressato richiede il duplice requisito della individuabilità formale del soggetto nel provvedimento impugnato e della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante alla sua conservazione. L’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. non è necessario qualora i difensori delle parti non siano presenti in udienza, atteso che la sua ratio è quella di offrire la possibilità di controdedurre, alla quale il procuratore rinuncia non presenziando.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche, ha impugnato la delibera con cui il Corecom Veneto, in parziale accoglimento dell’istanza presentata da un utente, aveva disposto a suo carico la corresponsione di somme a titolo di indennizzo, rimborso e spese di procedura.

Con un unico motivo di ricorso, la società ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 1, del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato “A” alla delibera n. 203/18/CONS), lamentando la tardività della delibera. Il Corecom si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., e lo ha fatto constare nel verbale d’udienza.

Il TAR ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere di rilevazione officiosa, non ostante l’assenza del difensore della ricorrente all’udienza, richiamando il principio per cui l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, poiché la ratio della disposizione è offrire ai difensori la possibilità di controdedurre, alla quale si rinuncia non presenziando (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3447 del 2023).

Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione, osservando che la figura del controinteressato richiede la sussistenza di un duplice elemento: quello formale, ossia l’individuazione o la facile individuabilità del soggetto nel provvedimento impugnato, e quello sostanziale, ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e di un interesse alla conservazione del provvedimento. Nel caso di specie, entrambi gli elementi ricorrono: l’utente è chiaramente indicato nella delibera e l’eventuale annullamento del provvedimento, che ha natura accescitiva della sua sfera giuridica, gli arrecherebbe pregiudizio.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della definizione in rito e della costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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