Inidoneità dell’area e improcedibilità dell’istanza di VIA (TAR Sardegna n. 334 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale, che introduce un divieto assoluto di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree qualificate come non idonee, opera con efficacia ex tunc, espungendo la disposizione dall’ordinamento. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, adottato in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, non potendo l’Amministrazione ricollegare alla sola inidoneità legale di un’area l’automatica e assoluta irrealizzabilità del progetto. L’Amministrazione è tenuta a verificare, in concreto e nel procedimento amministrativo, la fattibilità del progetto stesso, senza automatismi, con obbligo di riavviare il procedimento interrotto. La sospensione di un procedimento amministrativo, disposta da una norma regionale poi dichiarata costituzionalmente illegittima, determina l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento applicativo ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ove sussista l’interesse della parte a fini risarcitori.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato alla Regione Sardegna un’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un impianto fotovoltaico. Il procedimento era stato sospeso sulla base di una norma regionale che introduceva una moratoria, poi sostituita da una nuova legge che dichiarava non idonee ampie porzioni del territorio, portando alla definitiva improcedibilità dell’istanza. La società ha impugnato gli atti, deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale. Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia della prima che della seconda legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la prima censura del ricorso introduttivo, relativa alla sospensione del procedimento, ritenendo che la norma regionale implicasse effettivamente il blocco dei procedimenti autorizzativi in corso. Ha tuttavia accolto la censura assorbente di illegittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato il contrasto della moratoria con i principi fondamentali in materia di fonti rinnovabili e con il divieto di introdurre moratorie.
La Corte ha accolto la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., accertando l’illegittimità del provvedimento adottato in applicazione della norma dichiarata incostituzionale. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota di riavvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale e ontologicamente privo di lesività.
In relazione al provvedimento di improcedibilità, il Tribunale ha accolto la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale, dichiarato incostituzionale. Ha richiamato il principio secondo cui l’inidoneità di un’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, né consentire automatismi che escludano la valutazione in concreto della fattibilità del progetto.
Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di improcedibilità, disponendo l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento, con effetto conformativo derivante dalla sentenza. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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