Parere preventivo della Commissione Paesaggio non immediatamente impugnabile (TAR Lombardia n. 3222 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo della Commissione del Paesaggio, reso su richiesta del privato prima della formalizzazione dell’istanza di titolo edilizio, non presenta carattere di definitività e non è immediatamente lesivo dell’interesse del destinatario, potendo il progetto essere modificato e adeguato con opere di mitigazione. Tale parere, finalizzato a fornire una valutazione preliminare in un’ottica collaborativa, non sembra costituire un provvedimento finale soggetto a immediata impugnazione. L’eventuale natura non lesiva dell’atto determina il conseguente dubbio di inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto non immediatamente impugnabile. In presenza di tale questione, il giudice assegna alle parti il termine per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., riservando all’esito ogni decisione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il parere preventivo reso dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Como nella seduta del 05.06.2024, relativo all’impatto paesistico del progetto di riqualificazione di un immobile, ex sede della filiale di Como della Banca d’Italia, ubicato all’interno dell’ambito CT1 della “Città Murata”. Il parere, disciplinato dagli artt. 35-40 del Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010, era stato richiesto dalla società in via preventiva, non avendo ancora formalizzato la richiesta del titolo edilizio. Il Comune di Como si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha rilevato d’ufficio la sussistenza di dubbi in ordine alla natura del parere impugnato, avuto riguardo alla sua effettiva lesività e alla sua immediata impugnabilità. Il Collegio ha osservato che il parere è stato reso in via preventiva, prima della formalizzazione dell’istanza di titolo edilizio, e sembra finalizzato a fornire al privato una valutazione preliminare sulle possibili soluzioni progettuali da presentare successivamente all’amministrazione. Tale funzione si inserisce in un’ottica collaborativa e di semplificazione delle procedure.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il parere negativo non impedisce di apportare al progetto modifiche, aggiustamenti e opere di mitigazione tali da ricondurre l’impatto paesistico al di sotto della soglia di tolleranza. Da ciò deriva che il parere non sembra rappresentare un provvedimento finale con carattere di definitività, ma piuttosto una valutazione preliminare suscettibile di essere superata da una successiva determinazione dell’amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che, laddove il parere fosse ritenuto privo di carattere immediatamente lesivo, dovrebbe conseguentemente dubitarsi dell’ammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto non soggetto a immediata impugnazione. Tale possibile profilo di inammissibilità, pur essendo stato segnalato in udienza, è stato ritenuto meritevole di essere sottoposto al meditato e pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
Il TAR ha pertanto assegnato alle parti il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti sull’unica questione dell’ammissibilità del ricorso, riservando all’esito ogni decisione senza fissazione di un’ulteriore udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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