Ricorso amministrativo inammissibile per omessa specificazione dei motivi di diritto (TAR Liguria n. 196 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è inammissibile quando la parte ricorrente ometta la distinta specificazione dei motivi di diritto, individuati, rubricati e numerati secondo i canonici vizi della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. Gli elementi essenziali del ricorso, quanto alla causa petendi e al petitum, sono imposti dall’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, cod. proc. amm., allo scopo di evitare l’ingresso dei c.d. motivi intrusi e il rischio di sentenze che non esaminino tutti i motivi. Gli oneri di specificità trovano fondamento nell’art. 24 Cost., poiché solo una esposizione chiara delle ragioni consente l’esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio. La generica enunciazione di rilievi disordinati, privi di autonoma articolazione in motivi, non integra il requisito richiesto a pena di inammissibilità.

Il Fatto

La ricorrente, esercente attività di vendita di generi alimentari e di gastronomia da asporto con consumo sul posto, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Genova ha disposto la decadenza dai benefici della SCIA e la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 146 L.R. Liguria n. 1/2007. Il provvedimento si fondava su un preteso abuso del titolo abilitativo, richiamando sei violazioni amministrative accertate dalla Polizia Locale e tre verbali della ASL per violazioni igienico-sanitarie.

La ricorrente lamentava la reiterazione dei controlli nella zona del centro storico, la non definitività dei verbali, la carenza di legittimazione del Comune in favore del Prefetto e dell’ASL, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Il Comune si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dei motivi di diritto e per nullità della procura speciale. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza del 25.5.2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di rito, ritenendola fondata. Il ricorso, osserva il Tribunale, non contiene una distinta specificazione dei motivi di diritto, che costituiscono uno degli elementi essenziali ed indefettibili dell’atto introduttivo secondo l’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, cod. proc. amm..

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6911 del 2022), il TAR chiarisce che la norma intende definire gli elementi essenziali del ricorso con riferimento alla causa petendi e al petitum, cioè la concreta e specifica decisione richiesta al giudice. Lo scopo è evitare l’ingresso dei c.d. motivi intrusi, inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, i quali ingenerano il rischio di pronunce che non esaminano tutti i motivi e di conseguenza incorrono nel rischio di revocazione.

Gli oneri di specificità, prosegue il Collegio, trovano fondamento nell’art. 24 Cost., poiché solo una esposizione chiara dei motivi o delle ragioni che sorreggono la domanda consente l’esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio.

Nel caso concreto il Tribunale rileva che la ricorrente non ha articolato alcun motivo di diritto, limitandosi a una serie disordinata di rilievi non sussunti nei vizi tipici della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza ex art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990. Da qui la declaratoria di inammissibilità del gravame, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in complessivi € 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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