Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 383 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce un bene della vita ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta e, nei limiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va riconosciuta la penalità di mora nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
La sentenza civile non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento. Di qui il ricorso in ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dal valore della pronuncia civile: la sentenza del giudice ordinario ha un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste premesse il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell’importo riconosciuto in sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, che su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; il dies ad quem è il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o di quello del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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