Incentivo alla progettazione e onere probatorio in monitorio (Cass. civ. Sez. Lav n. 9445 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, solo formalmente l’opponente assume la veste di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore a conservare la posizione sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre all’opponente compete soltanto di allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Ne consegue che il creditore ingiungente deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda azionata in sede monitoria, senza che possa addossarsi al debitore ingiunto l’onere di eccepire l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa. In materia di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante nasce solo con riferimento all’attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l’adozione dell’atto dell’amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito fondo interno.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in via monitoria nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale per ottenere il pagamento dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, per avere svolto l’incarico di direttore dei lavori di adeguamento della nuova darsena e del terminal contenitori. L’ingiunzione veniva emessa nel 2020 e l’amministrazione proponeva opposizione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto monitorio per l’indimostrata sussistenza di un legittimo regolamento di ripartizione degli incentivi, privo dell’approvazione in sede di contrattazione collettiva.
La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello del lavoratore, confermando che l’incentivo può essere riconosciuto solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata, se sia stato adottato l’atto regolamentare di precisazione dei criteri di ripartizione delle risorse confluite nel fondo e se l’attività di progettazione sia giunta a una fase inoltrata. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; l’amministrazione si costituiva con mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c., 99, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse preteso che la produzione del regolamento approvato in sede di contrattazione collettiva costituisse onere gravante sul creditore in sede monitoria, sebbene nessuna eccezione sul punto fosse stata sollevata dalla resistente, che non ne aveva mai messo in dubbio l’esistenza. Il ricorrente contestava inoltre la negata validità dei verbali sindacali prodotti, trattandosi di mera approvazione del regolamento, priva di un effettivo confronto tra le parti sociali.
La Corte osserva che il motivo è infondato, richiamando il principio secondo cui, in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all’art. 18 l. n. 109/1994 sorge solo con riferimento all’attività svolta dopo la conclusione della contrattazione collettiva decentrata e l’adozione dell’atto di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse confluite nel fondo interno, purché l’atto sia predisposto in modo che la pubblica amministrazione debba solo procedere alla liquidazione della somma dovuta, citando Cass. Sez. Lav. n. 20582 del 22/07/2025.
Quanto alla dedotta violazione delle regole sull’onere probatorio, la Corte richiama i principi consolidati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: solo formalmente l’opponente assume la posizione di attore, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come affermato da Cass. Sez. I n. 6421 del 22/04/2003.
La Corte conclude pertanto che il creditore ingiungente avrebbe dovuto allegare e provare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della domanda azionata in sede monitoria, non potendosi addossare al debitore ingiunto l’onere di eccepire l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. Il ricorso viene quindi rigettato, con declaratoria di nullità delle spese per mancata attività difensiva dell’amministrazione e con il riconoscimento della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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