Minaccia e violenza privata non si assorbono se consumate in tempi diversi (Cass. pen. Sez. VII n. 11861 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia posta in essere dopo che l’agente ha già realizzato, con modalità coercitive, la condotta di violenza privata non è assorbita nel reato più grave, poiché si tratta di fatto punibile autonomamente, consumato in un momento diverso e antecedente rispetto al perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. Il concorso tra i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen. non è pertanto escluso dal vincolo di assorbimento ex art. 84 cod. pen., quando la ricostruzione fattuale accerta una distinta e successiva realizzazione temporale della minaccia. In sede di legittimità, sono inammissibili per aspecificità i motivi che non si correlino alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale conferma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per i reati di violenza privata e minaccia. La difesa deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 84 cod. pen. per mancato assorbimento della condotta di cui all’art. 612 cod. pen. nella più grave fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. Gli ulteriori motivi censurano l’inosservanza di legge e il travisamento della prova, la mancata valutazione della portata intimidatoria delle espressioni proferite, la sussistenza della recidiva, la negazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’assorbimento tra i reati. La Corte d’appello ha specificato, con motivazione non manifestamente illogica, che la minaccia non può ritenersi assorbita nella violenza privata, essendo stata consumata in un momento diverso e antecedente. Il giudice di secondo grado ha ricostruito il fatto nel senso che la minaccia è stata proferita dopo che l’imputato aveva bloccato il veicolo con modalità coercitive, condotta quest’ultima già integrante di per sé il perfezionamento del reato di cui all’art. 610 cod. pen. A tale condotta è seguito un fatto punibile autonomamente, siccome integrativo della fattispecie di minaccia.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono ritenuti inammissibili per aspecificità. La Corte richiama il principio per cui vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. La Corte distrettuale ha inoltre razionalmente affrontato il tema della riconducibilità della condotta al reato di ragion fattasi, escludendo che la pretesa fatta valere potesse essere ottenuta per via giudiziale. In tema di qualificazione giuridica, il fine perseguito va individuato nel bloccaggio del veicolo e non nell’esito finale della condotta.
Quanto alla recidiva, la motivazione è ritenuta ineccepibile, alla luce delle plurime condanne a carico dell’imputato anche per reati contro il patrimonio, commessi dopo il beneficio di istituti quali la sospensione condizionale della pena, l’affidamento in prova ai servizi sociali e l’indulto. Le modalità dei fatti e i moventi esprimono una pericolosità sociale che giustifica l’aumento di pena.
Il quinto motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato: il giudice non deve necessariamente valutare tutti gli elementi dedotti, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. III n. 28535 del 19.03.2014, Lule, Rv. 259899; Sez. VI n. 34364 del 16.06.2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Il motivo resta comunque generico. Il sesto motivo, sulla sospensione condizionale della pena, è aspecifico rispetto al dato tranciante della sentenza impugnata, ossia che il beneficio era già stato concesso due volte in passato e revocato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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