Appropriazione indebita in associazione sportiva: l’associato è persona offesa (Cass. pen. Sez. VI n. 24036 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita commessa ai danni del fondo comune di una associazione sportiva dilettantistica, l’associato — pur in mancanza di quote o azioni e di diritti alla ripartizione degli utili — è titolare di utilità economiche, anche indirette, connesse alla sua qualità, suscettibili di essere lese dal depauperamento del patrimonio associativo. Ne deriva che egli è persona offesa dal reato e, quando la condotta illecita sia stata realizzata dal legale rappresentante, è legittimato a proporre querela. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può disattendere la qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, pur conservando autonomia nella valutazione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica vede al proprio interno il presidente accusato di essersi appropriato di somme del fondo comune mediante bonifici e prelievi privi di causale, in concorso con la segretaria-tesoriera. La Procura della Repubblica emette un decreto di perquisizione personale, locale e informatica per acquisire i dati relativi alla prospettata appropriazione indebita.
Investito del riesame, il Tribunale annulla il decreto. Il collegio ritiene che il querelante, socio e presidente vicario dell’associazione, non sia persona offesa: in un ente senza quote né diritti agli utili l’associato non sarebbe titolare di beni giuridici equiparabili a quelli del socio e, in caso di conflitto di interessi, la querela spetterebbe al Consiglio direttivo. Il Procuratore ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal vincolo del giudice di rinvio. L’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ogni questione di diritto decisa è inderogabile: il giudice conserva libertà nella valutazione delle prove relative al punto annullato, ma deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella pronuncia rescindente, restando vincolato a una determinata qualificazione delle risultanze processuali.
Nel caso concreto, il Tribunale non ha formalmente negato il principio di diritto, ma ha opposto alla fattispecie una diversa condizione normativa, disattendendo la qualificazione giuridica dei fatti già adottata dalla Corte. L’argomento dell’estraneità dell’associazione sportiva dilettantistica alla logica societaria non regge.
L’associazione sportiva dilettantistica appartiene alla categoria degli enti senza fine di lucro, nei quali la garanzia dei creditori è offerta dal fondo comune e dalla responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’art. 38 cod. civ. L’assenza di una quota in capo all’associato non implica assenza di diritti patrimoniali: l’associato è titolare di altre utilità economiche, anche solo indirette, possibili oggetti di contratti ai sensi degli artt. 1321 e 1174 cod. civ., connesse alla sua qualità.
A conferma, la Corte richiama la possibilità di trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso la qualità di associato, secondo l’art. 24, primo comma, cod. civ., e l’eventualità che l’associazione si trasformi in una società di capitali, ai sensi degli artt. 2500-octies cod. civ. e 6 del d.lgs. n. 36/2021, con una corrispondente aspettativa economica valorizzabile in capo all’associato, come già riconosciuto in Cass. Sez. V n. 5746 del 2007 e Sez. I n. 12426 del 1990.
Ne consegue che l’associato è persona offesa e che l’ordinanza, disattendendo il principio enunciato, va annullata con rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, settimo comma, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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