Appello cautelare e nuovi elementi: no riesame del quadro indiziario (Cass. pen. Sez. III n. 3394 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. La cognizione resta circoscritta dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato rispetto all’ordinanza impositiva della misura. Il controllo riguarda la correttezza giuridica e l’adeguatezza della motivazione in ordine agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. La censura che si limiti a contestare il merito della valutazione, senza confronto critico con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, proponeva istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il Giudice delle indagini preliminari rigettava l’istanza con ordinanza del 25.07.2024. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 28.08.2024, rigettava l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dalla difesa.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, per non avere il Tribunale valutato le indagini difensive allegate all’istanza de libertate; violazione degli artt. 292 lett. c) e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di appello cautelare. Il Tribunale non riesamina le condizioni legittimanti la misura, ma verifica che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto agli eventuali fatti nuovi allegati, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Il collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 45826 del 27.10.2021, Sez. 2 n. 18130 del 13.04.2016 e Sez. 3 n. 43112 del 07.04.2015.

Quanto al primo motivo, il Tribunale aveva ritenuto che il quadro indiziario consolidatosi non fosse scalfito dagli elementi addotti dalla difesa. Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive offrivano una versione parziale dei fatti, riferita a singoli episodi, a fronte della compiuta ricostruzione operata tramite il compendio intercettivo. La Corte reputa la motivazione adeguata e immune da vizi logici; le censure del ricorrente sono meramente contestative e prive del confronto critico imposto dall’art. 581 cod. proc. pen., richiamando Sez. 6 n. 20377 del 11.03.2009 e Sez. 6 n. 22445 del 08.05.2009.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Tribunale aveva valorizzato la protrazione delle condotte, il numero degli episodi, il quantitativo di sostanza stupefacente, la rete di contatti nazionali ed esteri: elementi da cui ha tratto la valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa. La Corte richiama Sez. 5 n. 35265 del 12.03.2013, secondo cui la pericolosità sociale deve risultare congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, e la modifica dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ad opera della legge 16 aprile 2015 n. 47, che esige un pericolo concreto e attuale.

L’attualità delle esigenze cautelari va intesa come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti e non congetturali, da attualizzare al momento dell’adozione della misura (Sez. 2 n. 47619 del 19.10.2016, Sez. 6 n. 9894 del 16.02.2016, Sez. 2 n. 18745 del 14.04.2016, Sez. 2 n. 53645 del 08.09.2016, Sez. 5 n. 33004 del 03.05.2017). Il Tribunale ha altresì congruamente escluso la sostituzione con gli arresti domiciliari, non superata la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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