Ricorso per abnormità avverso nullità richiesta rinvio a giudizio inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 2725 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice dell’udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non è affetto da abnormità, perché non determina alcuna stasi del procedimento, né una indebita regressione dello stesso: il pubblico ministero può procedere al nuovo esercizio dell’azione penale. Una volta intervenuta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, il provvedimento del giudice diventa definitivo e le parti, pubblico ministero compreso, vi sono vincolate, non potendo riproporre la medesima questione in assenza di elementi nuovi e diversi. È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso con il quale il pubblico ministero riproponga una questione di abnormità già esclusa dalla Corte con orientamento consolidato in relazione ad atti endoprocessuali espressione di un potere riconosciuto al giudice.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Caltagirone propone ricorso per abnormità avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato, su eccezione della difesa dell’imputato, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, perché non preceduta dalla valida notifica all’imputato, presso il domicilio dichiarato, dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che l’avviso era stato debitamente notificato presso il domicilio eletto in sede di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, e che la decisione del giudice avrebbe rimesso in gioco la facoltà dell’indagato di chiedere l’interrogatorio.

Il pubblico ministero ricostruisce l’iter del procedimento: con precedente ordinanza il giudice per le indagini preliminari aveva già dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all’imputato. Quell’ordinanza era stata impugnata per cassazione e il ricorso era stato dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il pubblico ministero ripropone, infatti, una questione già esaminata e definita con l’inammissibilità in un precedente ricorso. Non ha pregio l’argomento secondo cui la Corte avrebbe dato atto della illegittimità del provvedimento: le argomentazioni vanno lette nella loro interezza e confermano conclusioni diverse.

Il giudice e il pubblico ministero, quali parti del processo, sono vincolati all’esito dell’impugnazione, che è di inammissibilità. Per effetto di tale esito, la decisione del giudice dell’udienza preliminare è ormai definitiva e non più revocabile. Ne consegue che la statuizione individua una soluzione obbligata per l’organo inquirente.

In assenza di elementi nuovi e diversi in punto di fatto, il pubblico ministero non può riproporre una interpretazione in materia di abnormità che la Corte, con orientamento consolidato, ha escluso in relazione ad atti endoprocessuali non autonomamente impugnabili quando costituiscono espressione di un potere riconosciuto al giudice. Il provvedimento che dichiara la nullità dell’atto instaurativo del rapporto processuale e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero non determina alcuna stasi del procedimento, perché il pubblico ministero può procedere al nuovo esercizio dell’azione penale.

Il potere del giudice di verificare i requisiti e i presupposti dell’atto di impulso è indebitamente esercitato solo quando la decisione sia idonea a produrre una indebita stasi, evenienza qui esclusa. Resta ferma, dunque, l’ordinanza che ha dichiarato la nullità, alla quale avrebbe dovuto fare seguito la nuova notifica dell’avviso ai fini del corretto esercizio dell’azione penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 415-bis c.p.p.

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