Annullata la condanna per estorsione se la motivazione la qualifica come tentata (Cass. pen. Sez. 2 n. 1710 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza d’appello che, in più punti, qualifica il fatto come tentata estorsione, contrastando con la contestazione e con il dispositivo che confermano il reato consumato, è affetta da contraddittorietà; tale vizio determina l’annullamento con rinvio, occorrendo accertare la corretta qualificazione giuridica del fatto prima di procedere alla determinazione degli aumenti per la continuazione. In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, sul presupposto della loro corretta qualificazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, riconosceva la continuazione con reati giudicati con altre sentenze e rideterminava la pena nei confronti dell’imputato per il reato di estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un clan camorristico.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la corte territoriale confermato la condanna per il reato consumato nonostante in più punti della motivazione avesse qualificato il fatto come tentativo di estorsione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto. La sentenza impugnata contiene plurimi riferimenti specifici alla natura tentata del reato, come l’affermazione secondo cui l’estorsione “si è verificata, seppure in forma tentata” e il riferimento al “tentativo di estorsione contestato”. Tali passaggi non appaiono riconducibili a un mero errore materiale e si pongono in evidente contrasto con la contestazione, con la pronuncia di primo grado — che aveva ritenuto il reato come contestato — e con il dispositivo che confermava la condanna per il reato consumato.

La contraddittorietà della motivazione integra il vizio denunciato e impone l’annullamento con rinvio, perché il giudice del merito dovrà chiarire l’effettiva qualificazione del fatto.

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la valutazione delle prove, poiché la censura prospettava una mera alternativa lettura del contenuto di un’intercettazione, implicando valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione immune da vizi logici, spiegando le ragioni per cui la persona offesa era stata accompagnata all’appuntamento da due soggetti e le ragioni dell’omessa indicazione in altro contesto.

Assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui nel reato continuato gli aumenti di pena devono essere calcolati e motivati in modo distinto per ciascun reato satellite. È pertanto necessario accertare preliminarmente la corretta qualificazione giuridica del reato oggetto del procedimento, anche ai fini della determinazione degli aumenti per la continuazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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