Estorsione con metodo mafioso e danno da perdita di chance (Cass. pen. Sez. II n. 31835 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di estorsione si configura indipendentemente dalla forma o dal modo della minaccia, che può essere manifesta o implicita, palese o larvata, purché idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. Ai fini della configurabilità del delitto rileva anche la perdita di chance, quale perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile, provata secondo la nozione di causalità propria del diritto penale. L’aggravante del metodo mafioso ricorre quando la condotta, per toni, contesto e caratura criminale dell’agente, evoca il modus operandi tipico della malavita organizzata. In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto, essendo il sindacato circoscritto alla verifica della completezza e della logicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, previa riqualificazione della condotta nel delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda riguarda le pressioni subite dalla persona offesa, titolare di un esercizio commerciale in allestimento, finalizzate a impedirne l’apertura e culminate nell’esplosione di un ordigno presso il punto vendita.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla sussistenza dell’elemento patrimoniale e sull’utilizzabilità di annotazioni di polizia giudiziaria recanti dichiarazioni rese oralmente dalla persona offesa senza verbalizzazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati, oltre che in parte reiterativi di deduzioni già disattese in appello. I motivi comuni e il secondo motivo nell’interesse dell’altro ricorrente sono stati trattati congiuntamente perché connessi.

Il Collegio ha preliminarmente ribadito che il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscritto alla verifica della completezza e della logicità della motivazione e della corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo argomentativo, richiamando Sez. U n. 930 del 1995 e Sez. V n. 19318 del 2021.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia ricostruito la vicenda in modo puntuale e coerente, valorizzando non solo le dichiarazioni della persona offesa e dei testi, ma anche le conversazioni captate, i tabulati telefonici e le annotazioni di polizia giudiziaria acquisite con accordo delle parti. La credibilità della persona offesa è stata motivata in modo esaustivo, in ragione del timore provato, della nota caratura criminale dell’imputato e della denuncia sporta dapprima in via confidenziale e poi ufficialmente dopo l’esecuzione della misura cautelare.

Quanto all’elemento patrimoniale, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 30016 del 2024, che hanno affermato come nel danno patrimoniale rientri anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, provata secondo la causalità propria del diritto penale. Il Collegio ha ritenuto tale nesso pacificamente esistente, poiché le minacce prima e l’esplosione dell’ordigno poi erano finalizzate a impedire l’avvio del nuovo punto vendita, con conseguente riconduzione della condotta nell’alveo dell’art. 629 cod. pen. e non dell’art. 610 cod. pen.

Infine, il primo motivo nell’interesse dell’altro ricorrente è stato ritenuto non consentito, non essendo stata dedotta in appello la censura sull’inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria; nel merito la Corte territoriale aveva comunque motivato puntualmente sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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