Rideterminazione pena e divieto reformatio in peius in appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 18503 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. In tema di evasione dagli arresti domiciliari, deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione. La recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cessione di sostanze stupefacenti ed evasione. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, lo assolveva dal reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminava la pena per il residuo reato di evasione in un anno di reclusione, avendo già riconosciuto l’equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’avvenuta prescrizione del reato, l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’evasione e l’illegittima determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla prescrizione. Il reato di evasione si era consumato il 23 maggio 2016 e, trattandosi di delitto punito con pena massima inferiore a sei anni, opera il termine minimo di cui all’art. 157, comma primo, cod. pen., che fissa la prescrizione in un tempo comunque non inferiore a sei anni. La sentenza di condanna di primo grado ha avuto effetto interruttivo ai sensi dell’art. 160, comma primo, cod. pen. e, in ragione della contestata recidiva qualificata, il termine massimo, aumentato di due terzi, risulta pari a dieci anni, non ancora decorso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica la deduzione sulla configurabilità del reato di evasione: il ricorrente era stato sorpreso nel cortile condominiale, spazio non costituente pertinenza esclusiva dell’abitazione, e la questione era comunque preclusa dalla mancata allegazione della natura pertinenziale dell’area. La Corte ha dato continuità al principio, già espresso da Sez. 2, n. 13825 del 2017, secondo cui l’abitazione rilevante ai fini dell’art. 385 cod. pen. è solo lo spazio fisico in cui la persona conduce la propria vita domestica. Manifestamente infondata è stata altresì ritenuta la dedotta violazione del giudicato, non potendo configurarsi un contrasto tra pronunce relative a fatti meramente analoghi.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando la violazione del divieto di reformatio in peius. La sentenza di primo grado aveva fissato la pena base per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 in dieci mesi di reclusione; la Corte di appello, dopo l’assoluzione da tale reato, aveva determinato la pena base per l’evasione in un anno, cioè in misura superiore a quella in precedenza stabilita. Richiamando le Sezioni Unite n. 40910 del 2005 e il principio per cui il divieto riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto che tale modifica integrasse un trattamento sanzionatorio deteriore.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola in dieci mesi di reclusione, e ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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